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A.I.R.E. – L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – IC&Partners
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A.I.R.E. – L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero

A.I.R.E.

Istituita nel 1988 l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, A.I.R.E., contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. L’articolo 6 della legge istitutiva dell’A.I.R.E. definisce l’iscrizione come un diritto-dovere di ogni cittadino italiano che si rechi all’estero per soggiornarvi per un periodo superiore all’anno.

 

Le conseguenze derivanti dall’iscrizione all’A.I.R.E. sono tanto di natura amministrativa, quanto di natura fiscale piuttosto che previdenziale.

 

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.?

  • Partiamo però dalle modalità attraverso le quali un cittadino italiano può iscriversi a tale Anagrafe. Va preliminarmente affermato che sono i Comuni italiani di iscrizione anagrafica a gestire l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, motivo per il quale è proprio all’anagrafe del proprio Comune di residenza che il cittadino che intenda trasferirsi all’estero dovrà rivolgersi per la cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente e la concomitante iscrizione all’A.I.R.E. In alternativa è possibile, per i cittadini che già si siano trasferiti all’estero, rivolgersi al Consolato italiano del Paese di nuova residenza per poter gestire la pratica; sarà poi il Consolato a coordinarsi con il Comune di residenza della persona per portare a termine la pratica. Sarà certamente necessario, oltre a fornire i nuovi riferimenti di residenza, anche portare prova documentale che evidenzi a quale titolo si denunci il nuovo indirizzo (un contratto di locazione, piuttosto che un contratto di acquisto di immobile o altro).

 

Quali sono le conseguenze per il cittadino che si iscrive all’A.I.R.E.?

  • Come si accennava sopra, l’iscrizione all’A.I.R.E. comporta conseguenze di vario genere assicurando, come riferito all’art. 6 della Legge 470/88 sia nuovi diritti, che nuovi doveri al cittadino trasferito. Da un lato, infatti, la persona potrà esercitare il proprio diritto di voto direttamente all’estero presso il Consolato; potrà altresì richiedere il rilascio di certificati e documenti (quali certificati di stato di famiglia o il certificato di residenza o il rilascio di carta di identità) o ancora potrà rinnovare il proprio passaporto senza doversi recare nuovamente in Italia.

 

E’ necessario però avere contezza del fatto che l’iscrizione all’A.I.R.E. comporta, dall’altro canto, una limitazione nell’assistenza sanitaria (perdita del diritto del medico di base, mantenendo il diritto unicamente all’assistenza sanitaria urgente) oltre che la necessaria reimmatricolazione della propria autovettura decorsi sei mesi dalla permanenza nel nuovo Paese di residenza.

 

Dal punto di vista fiscale, vale la pena sottolineare che l’iscrizione all’A.I.R.E. rappresenta uno dei requisiti necessari, ma non l’unico, affinché il fisco italiano consenta ad un cittadino di considerarsi fiscalmente residente all’estero e, conseguentemente, di poter versare le imposte personali nel nuovo Paese di residenza.

 

Oltre all’aspetto formale dell’iscrizione in detta Anagrafe, l’amministrazione finanziaria italiana pone degli altri requisiti per ritenere una persona non più fiscalmente residente all’estero e tali requisiti entrano oltre che nella sfera patrimoniale, anche in quella personale del soggetto interessato. Ciò al fine di definire se vi siano forti criteri di collegamento tra questi ed il territorio italiano.

 

Ai fini fiscali, dunque, un trasferimento genuino all’estero ed una iscrizione all’A.I.R.E. permetterà di poter tassare all’estero le fonti di reddito della persona trasferita, riservando agli uffici finanziari italiani il diritto di esigere il pagamento di imposte in Italia unicamente sulle fonti di reddito “italiane” (si pensi ad un immobile sito in Italia e detenuto dal cittadino trasferitosi all’estero, sul quale quest’ ultimo ritragga un affitto, piuttosto che l’imposizione su una fonte di reddito da lavoro dipendente in Italia).

 

A seconda poi del fatto che il nuovo Paese di residenza abbia o meno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni ed una convenzione sociale, deriveranno conseguenze distinte sia sul fronte fiscale che di quello previdenziale. A fronte quindi di un’analisi dei principi cardine attorno ai quali ruotano i concetti amministrativi, fiscali e previdenziali di un trasferimento all’estero, si consiglia sempre un approccio personalizzato che comporta una puntuale indagine della situazione de facto della persona interessata.

 

IC&Partners, che è specializzata nelle tematiche relative agli expat, può fornire consulenza e una valutazione preliminare di tutte le conseguenze di uno spostamento di residenza all’estero.