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La disciplina della responsabilità amministrativa (231/2001) all’interno dei gruppi societari – IC&Partners
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La disciplina della responsabilità amministrativa (231/2001) all’interno dei gruppi societari

responsabilità amministrativa

La “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti (leggi società) per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

 

La responsabilità introdotta dal decreto legislativo 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

 

Il decreto nulla dice in merito alla responsabilità amministrativa per la commissione di “reati presupposto” all’interno dei gruppi societari. Da un lato si sostiene un’interpretazione letteraria della norma, la quale prevede che “ciascuna società è responsabile dei reati commessi nell’ambito della sua attività … ciascuna società può essere giudicata colpevole solo se non ha adottato un Modello di prevenzione idoneo a prevenire reati nell’ambito della sua organizzazione”. Questa interpretazione tenderebbe dunque ad escludere la responsabilità di una società (capogruppo o controllante) per i reati commessi da un’altra società (controllata). Dall’altro lato, invece, ci troviamo sempre più spesso a fare i conti con una giurisprudenza che tende a dare una interpretazione ben più estensiva del concetto di “interesse o vantaggio dell’ente”, cercando legami funzionali tra l’autore del reato e l’ente che da tale reato ha tratto un beneficio, fino ad arrivare ad un concetto di “interesse di gruppo”.

 

Il legame è immeditatamente identificabile nei casi in cui uno o più soggetti apicali della società controllante rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di una o più società controllate del gruppo. Non rileva dunque che in questi casi la casa madre si fosse dotata di un efficace Modello 231 ed a commettere il reato sia stata una società (estera) del gruppo. Chiamata a rispondere sarà, in questo, caso anche la capogruppo italiana.

 

In generale, si ritiene fonte di prova del coinvolgimento e della ingerenza l’esistenza di specifiche direttive, più o meno vincolanti, o quando gli apicali della controllante hanno istigato o determinato la commissione del reato, o quando vi è un concorso morale dei dipendenti.

 

L’interesse di gruppo si caratterizza per non essere “esclusivo di una delle società del gruppo ma per essere di tutti, anche solo per la prospettiva della partecipazione agli utili”.

 

Avendo riguardo alla prassi dei gruppi societari di strutturare la governance delle società controllate includendo soggetti apicali della società controllante, il rischio di una “confusione” degli interessi esclusivi di una società rispetto a quelli delle altre del gruppo, rappresenta ben più che una eventualità.

 

Potrà dunque ben accadere che la società capogruppo sia chiamata a rispondere per un reato commesso da una controllata ed essendo convinta di esserne immune, avendo adottato un Modello così come previsto dal Decreto di riferimento. Tale modello sarebbe dunque dichiarato inefficace con conseguente applicazione del regime sanzionatorio associato al reato commesso. Si ricorda come il regime sanzionatorio sia distinto tra sanzioni pecuniarie sempre disposte (e suddivise in quote), e sanzioni interdittive, che si applicano allorquando i fatti siano di una certa gravità.

 

IC&Partners assiste costantemente in Italia e all’estero gruppi societari, anche di ridotte dimensioni (c.d. multinazionali tascabili) fornendo loro supporto su tematiche amministrative, legali e fiscali, compresa quella della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). Si consiglia, qualora si rilevi il possibile coinvolgimento di soggetti apicali nella gestione di più società del gruppo, a contattarci per una valutazione condivisa del potenziale rischio e delle opportune misure da porre in essere.