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Lo scambio automatico di informazioni finanziarie e le scadenze dichiarative – IC&Partners
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Lo scambio automatico di informazioni finanziarie e le scadenze dichiarative

scambio automatico

Nell’ambito degli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati, assume rilievo primario lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale, perché consente alle amministrazioni finanziarie dei diversi Stati aderenti all’accordo di entrare in possesso di informazioni rilevanti riguardanti soggetti fiscalmente residenti sul proprio territorio.

 

La mappa – visibile nel dettaglio al link – evidenzia i rapporti che l’Italia intrattiene con i Paesi esteri in tema di scambio di informazioni e la decorrenza di attuazione dello scambio. Come si può notare, con la maggior parte dei Paesi l’Italia attua uno scambio automatico multilaterale di informazioni attraverso il C.r.s. (Common reporting standard), oltre allo scambio bilaterale a richiesta.

 

ll C.r.s. è il sistema di condivisione automatica dei dati a carattere finanziario dei contribuenti. Un meccanismo che da quest’anno riguarda quasi 100 Paesi e in base al quale, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate italiana può conoscere le principali informazioni relative, tra l’altro, a conti correnti, depositi e altri rapporti finanziari detenuti dai cittadini italiani negli altri Stati attualmente aderenti allo standard di condivisione. Le informazioni oggetto dello scambio automatico si estendono poi a varie categorie di reddito o di capitale.

 

I soggetti interessati all’adempimento sono fondamentalmente le banche, le società di gestione di strumenti finanziari, le Poste, le SIM, le SGR, le imprese di assicurazione e le società fiduciarie, le quali entro il termine annuale del 30 aprile sono tenute a trasmettere all’Amministrazione finanziaria (leggi Agenzia delle Entrate) i rapporti finanziari intrattenuti dai soggetti fiscalmente non residenti sul proprio territorio. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, è tenuta a comunicare alle Amministrazioni estere i dati di rispettiva competenza entro il 30 settembre di ogni anno. Del pari, l’Amministrazione finanziaria italiana riceverà annualmente ed in via automatica le informazioni finanziarie riguardanti persone fisiche ed enti fiscalmente residenti sul territorio italiano.

 

In considerazione di ciò, ed in previsione delle prossime scadenze dichiarative, IC&Partners consiglia una analisi della situazione patrimoniale e reddituale personale per accertarsi dell’eventuale obbligo di compilazione del quadro RW riguardante il monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricordando che il regime sanzionatorio associato alla mancata compilazione è particolarmente severo.

 

Si ricorda, infine, che l’art. 12 del D.L. 78/2009 prevede che, per le violazioni sul monitoraggio fiscale di cui si è detto, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, i termini di accertamento sono raddoppiati.