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Controversie fiscali internazionali: approvata la nuova normativa UE – IC&Partners
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Controversie fiscali internazionali: approvata la nuova normativa UE

Dal 1° luglio 2019 sono attive le nuove normative che regolano le controversie di origine fiscale nate tra Paesi membri dell’Unione Europea.

Il meccanismo contenuto nella direttiva n. 2017/1852 garantisce per imprese e cittadini della UE una maggiore trasparenza nella gestione delle controversie di origine fiscale, in particolare per quelle che riguardano la doppia imposizione.

Si verifica la doppia imposizione quando due o più imprese rivendicano il diritto a tassare lo stesso reddito o utile d’impresa o persona fisica. La natura del disaccordo è solitamente originata da divergenze giurisdizionali o interpretative.

Per migliorare i procedimenti resi necessari in questi casi, la nuova regolamentazione propone una soluzione più trasparente e con risultati definitivi. Infatti, nell’immediato, agli attori in gioco è consentito risolvere la controversia fiscale con un accordo reciproco, da attuarsi in via amichevole con una tempistica massima di due anni.

Se l’accordo non dovesse essere raggiunto, il contribuente può richiedere l’azione di una commissione consultiva, che a questo proposito, deve esprimere il suo parere.

La commissione consultiva è composta da tre membri indipendenti, scelti dagli Stati Membri interessati. A questo organo è rimandata la questione, sulla quale deve emettere un verdetto entro sei mesi dalla sua costituzione.

Qualora la decisione non giungesse e gli Stati Membri si dimostrassero inadempienti, il contribuente ha tempo sessanta giorni dalla notifica, per chiedere l’intervento del giudice nazionale. A questo punto gli Stati Membri sono obbligati a rendere nota la decisione finale, per esteso o con una sua sintesi, in modo che sia chiara e nota ai contribuenti.

La nuova normativa è applicabile per i reclami presentati dal 1°luglio 2019, con riferimento alle controversie fiscali per reddito o capitale percepito, che siano nate dal 1° gennaio 2018 o in seguito.

Alle autorità competenti è comunque concesso di applicare la direttiva nei casi che ritengono opportuni, anche se sono antecedenti alle date sopra indicate.