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Cura Italia, le novità per i datori di lavoro – IC&Partners
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Cura Italia, le novità per i datori di lavoro

Il nuovo Decreto “Cura Italia” riguarda le misure ritenute urgenti per il mese di marzo. Ha una dotazione di 25 miliardi di euro ed è entrato in vigore dal 17 marzo 2020.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni di interesse dei datori di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria per le imprese inquadrate nel settore industria

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID – 19 possono presentare una domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), con causale emergenza COVID-19, per un periodo non superiore a 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, e comunque non oltre il mese di agosto 2020, con le seguenti semplificazioni:

  • i termini di presentazione della domanda all’Inps sono posticipati entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • i periodi fruiti saranno considerati neutrali ai fini delle successive richieste, quindi non conteggiati nei limiti temporali di fruizione massima degli ammortizzatori sociali ex D. Lgs. 148/2015;
  • non verrà richiesto il versamento del contributo addizionale;
  • i lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020 senza l’applicazione dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni;
  • la procedura sindacale prevede la necessità di informare preventivamente le OO.SS. ed eventualmente consultare e svolgere l’esame congiunto, anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
  • Il trattamento spettante ai lavoratori è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro perse.

Assegno ordinario erogato dal fondo di integrazione salariale (F.I.S.)

I datori di lavoro non inquadrati nel settore industria o artigianato (in questo caso è previsto l’intervento dell’Ente Bilaterale Artigianato FVG), che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che versano all’Inps la quota di finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) possono presentare all’Inps domanda di Assegno Ordinario.

Si applicano le medesime indicazioni di cui al punto 1. In questo caso può essere concesso dall’Inps il pagamento diretto al lavoratore.

Cassa integrazione in deroga

La Regione Friuli Venezia Giulia potrà concedere ai datori di lavoro che non rientrano nelle ipotesi precedenti – sempre per le conseguenze derivanti dall’emergenza COVID-19 – un trattamento di cassa integrazione in deroga pagato dall’Inps direttamente ai lavoratori, per il periodo corrispondente alla sospensione dal lavoro, a decorrere dal 23 febbraio 2020, e comunque non superiore a nove settimane.

In questo caso è necessario attendere che la Regione stipuli l’apposito Accordo con le parti sociali per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Congedo per i lavoratori genitori

I lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni possono fruire di un congedo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per massimo 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che l’altro genitore non benefici di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o che non sia disoccupato.

I lavoratori con figli di età compresa tra i 12 e 16 anni possono fruire di un congedo continuativo o frazionato per il periodo di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto conservazione del posto di lavoro.

La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che l’altro genitore non benefici di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o che non sia disoccupato.

In alternativa al congedo è possibile scegliere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo di 600 euro, tramite libretto famiglia.

Sospensione dei licenziamenti

A decorrere dal 17 marzo 2020 il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per un periodo pari a 60 giorni.

Segnaliamo che, per quanto riguarda le modalità operative di accesso a tutti gli istituti sopra descritti, siamo in attesa dei chiarimenti da parte degli Enti competenti e delle istruzioni da parte dell’I.N.P.S.

Fonte: a cura di IC&Partners, news@icpartners.it