m
Our Mission Statement
This is Photoshop's version of Loremer Ipsn gravida nibh vel velit auctoregorie sam alquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit.
Follow Us
Top
Bulgaria, novità in tema di Transfer Pricing – IC&Partners
8404
post-template-default,single,single-post,postid-8404,single-format-standard,mkd-core-1.0.2,translatepress-en_GB,highrise-ver-1.4,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-side-menu-slide-from-right,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Bulgaria, novità in tema di Transfer Pricing

Il primo gennaio 2020 entreranno in vigore in Bulgaria novità in tema di Transfer Pricing, se ne parlerà a Sofia giovedì 3 ottobre, dalle ore 15:00, presso l’International Business Center di UniCredit Bulbank, in ul. Aksakov 8 durante  il Seminario Fiscalità, organizzato da Confindustria Bulgaria. Ove Roberto Corciulo, Presidente di IC&Partners, tra i relatori presenterà con un approccio operativo e pratico la tematiche relative alla gestione e all’internazionalizzazione delle imprese, nonché alla comunicazione tra i sistemi fiscali tra la Bulgaria e l’Italia.  

Con l’espressione transfer pricing si individua un fenomeno complesso, di cui è difficile fornire una definizione istituzionale poiché non nasce direttamente in ambito giuridico-fiscale, ma deriva dall’analisi delle relazioni economiche intercorrenti tra imprese residenti in Stati diversi le quali fanno parte dello stesso gruppo.

In particolare, si tratta di verificare se le transazioni commerciali intercompany vengano effettuate rispettando il principio di libera concorrenza (arm’s length principle), in modo tale che sussista corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero mercato.

Poiché la giustificazione sulla quale si basa la disciplina in esame è quella di evitare che mediante l’alterazione del valore al quale avvengono le transazioni intercompany si possa realizzare uno spostamento di materia imponibile da Stati a elevata fiscalità verso territori caratterizzati da una minore pressione fiscale, al fine di preservare la propria potestà impositiva i singoli Stati hanno adottato una normativa specifica sul transfer pricing che recepisce il principio di valutazione a valore normale delle transazioni infragruppo contenuto nel modello di convenzione Ocse.

Da oltre 20 anni nella normativa della Bulgaria (paese non OCSE) esiste un obbligo per le società collegate di determinare la base imponibile e di conseguenza essere tassate come fossero imprese indipendenti.

Fino ad ora le società dovevano dimostrare, nel caso di transazioni tra le parti, che queste corrispondessero a prezzi di mercato anche se le modalità non erano regolate.

Gli emendamenti al Codice sulle procedure fiscali e previdenziali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n°64/13.08.2019 e che entrano in vigore il 1.1.2020 introducono l’obbligo di predisporre la documentazione sui prezzi di trasferimento per dimostrare che i termini dei rapporti commerciali e finanziari tra parti correlate sono coerenti con le condizioni che esisterebbero tra entità indipendenti in circostanze comparabili e che le transazioni sono state effettuate a prezzi di mercato.

La documentazione da predisprre comprende:

  • un Documento Nazionale
    • un Documento di sintesi (Master file)

Durante il seminario a Sofia, Roberto Corciulo, fornirà una serie di spunti operativi sulla disciplina.

Per assistenza in materia compilare il form e sarai ricontattato da un nostro esperto.