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Le novità in tema di scambio di informazioni finanziarie tra stati – IC&Partners
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Le novità in tema di scambio di informazioni finanziarie tra stati

scambio di informazioni

A seguito di recenti interventi da parte dell’OCSE, si è assistito ad un rafforzamento nello scambio di informazioni finanziarie tra Stati. In particolare sono stati potenziati gli scambi automatici di informazioni che costituiscono lo strumento più efficace per contrastare i fenomeni di evasione, elusione e riciclaggio internazionale. Tale fenomeno sta rapidamente portando alla fine della segretezza anche in quei paesi che fino a poco tempo fa venivano considerati paradisi fiscali.

 

Seguendo tale percorso di trasparenza nello scambio di informazioni fiscali, il TIEA (Tax Information Exchange Agreement) ha subito rilevanti modifiche nell’agosto del 2015. A seguito di ciò, si è prevista la possibilità di integrare i TIEA già esistenti o di stipularne di nuovi prevedendo oltre alla forma di comunicazione di informazioni su richiesta, prevista inizialmente, anche le forme dello scambio automatico e spontaneo tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti.

 

Più nel dettaglio, le informazioni che potranno costituire oggetto di scambio in virtù di tale nuova formulazione sono:

  1. Scambio automatico di informazioni: le informazioni scambiabili dipendono da quanto concordato negli accordi stretti tra le parti contraenti;
  2. Scambio spontaneo di informazioni: tale previsione presenta due differenti opzioni in merito alle informazioni scambiabili.

 

Opzione 1: ci può essere scambio spontaneo di informazioni nei casi in cui:

  • Una Parte contraente ha motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale per l’altra Parte contraente;
  • Un contribuente ottiene una riduzione o un’esenzione d’imposta nella giurisdizione di una Parte contraente, che darebbe luogo a un aumento d’imposta o a un assoggettamento a imposta nella giurisdizione dell’altra Parte contraente;
  • Dei rapporti d’affari fra un contribuente di una Parte contraente e una persona assoggettata a imposta nell’altra Parte contraente, sono condotti

 

 

attraverso uno o più Paesi, in modo tale che uno o entrambi i soggetti possano beneficiare di un risparmio d’imposta;

  • Una Parte contraente ha motivo di ritenere che una riduzione d’imposta possa risultare da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi di imprese residenti in entrambe le giurisdizioni delle Parti contraenti;
  • Delle informazioni trasmesse alla giurisdizione di una Parte contraente dalla giurisdizione dell’altra Parte contraente, possono permettere di ottenere elementi utili per l’accertamento d’imposta nella prima Parte contraente;

 

La nuova formulazione specifica inoltre che, senza preventiva richiesta, ciascuna Parte contraente adotterà ogni opportuna misura e procedura affinché sia garantito che le informazioni di interesse vengano messe a disposizione dell’altra Parte contraente.

 

Opzione 2: La giurisdizione di una Parte contraente può trasmettere spontaneamente alla giurisdizione dell’altra Parte contraente tutte quelle informazioni di cui è venuta a conoscenza relativamente a un contribuente, che ritenga utili a detta altra giurisdizione al fine di contrastare politiche fiscali dannose.

Le Parti contraenti possono determinare autonomamente le procedure da utilizzare per lo scambio di tali informazioni.

 

Con riferimento all’Italia, gli ultimi TIEA stipulati che potranno essere oggetto di eventuale integrazione per introdurre lo scambio automatico o spontaneo sono:

  • Isola di Man: stipulato a Londra il 16 settembre 2013 e rettificato il 4 febbraio 2015 con atto n.1549;
  • Bailato del Guersey; stipulato a Londra il 5 settembre 2012 e rettificato il 4 febbraio 2015 con atto n.1550;
  • Isole Cook, stipulato a Wellington in data 17 maggio 2011 e ratificato con la legge n. 157 del 17 ottobre 2014;
  • Jersey, stipulato a Londra in data 13 marzo 2012 e ratificato con la legge n. 158 del 17 ottobre 2014;

 

 

  • Gibilterra, stipulato a Londra in data 2 ottobre 2012 e ratificato con la legge n. 187 del 3 dicembre 2014;
  • Isole Cayman, stipulato a Londra il 3 dicembre 2012 ed attualmente in corso di ratifica (atto della Camera n. 2090);
  • Bermuda, stipulato a Londra il 23 aprile 2012.

 

In aggiunta a quanto sopra, si ricorda che 101 giurisdizioni tra cui l’Italia hanno già dichiarato che procederanno a scambiarsi automaticamente informazioni concernenti conti bancari, beni e attività finanziarie detenute da soggetti non residenti entro il 2018.

 

E’ evidente come sia sempre più difficile celare ricchezze all’estero, al contrario, è divenuto opportuno in tale contesto iniziare a valutare la regolarizzazione della propria posizione. IC&Partners è il consulente capace di guidare i propri clienti nella valutazione della loro posizione e nella successiva individuazione di soluzioni consone nel rispetto delle nuove regole.