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PATENT BOX: CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE – IC&Partners
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PATENT BOX: CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

patent box

Il primo di dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento (circolare 36/E) con cui si forniscono i principali chiarimenti per l’esercizio dell’opzione del regime patent box che si sostanzia in tre modalità:

 

  1. esercizio dell’opzione non vincolante
  2. recuperabilità delle perdite
  3. procedura di ruling

 

  1. Esercizio dell’opzione non vincolante

La circolare chiarisce che l’invio del modello denominato “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”, da inviare entro il 31.12.2015 per le imprese che decidono di esercitare l’opzione già per il periodo d’imposta 2015, ha come principale obiettivo censire le imprese che svolgono attività di ricerca  e sviluppo e che  potrebbero beneficiare del regime di vantaggio derivante  dall’applicazione della disciplina in commento a far data dal 2015.

Il modello contiene prevalentemente informazioni di natura anagrafica, per dar modo a tutte le imprese di esercitare l’opzione, comprendendo anche quelle che, al momento dell’opzione, non sono ancora in grado di valutare se ricorrono le condizioni previste dalla norma – o anche solo la convenienza economica – per accedere al beneficio in esame. In pratica, gli elementi utili alla quantificazione del beneficio ritraibile dal regime in argomento, per l’anno d’imposta 2015, potranno essere individuati dalle imprese anche successivamente all’esercizio dell’opzione. Se a seguito dell’esercizio dell’opzione non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione, il contribuente non avrà conseguenze.

 

  1. Recuperabilità delle perdite

Lo sfruttamento economico dei beni immateriali può comportare, anche solo temporaneamente, che i costi eccedano i ricavi, generando in tal modo una perdita anziché un reddito.

In via interpretativa l’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in cui, una volta esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa in regime Patent Box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui  lo  stesso bene  sarà produttivo di reddito.

L’Agenzia precisa che tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo.

I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione.

Le perdite generate in vigenza del regime del Patent Box dovranno poi essere recuperate, attraverso un meccanismo di recapture nell’ambito  del medesimo regime di Patent Box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi.

Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.

 

  1. Procedura di ruling

La circolare fornisce le prime indicazioni in merito al contenuto essenziale dell’istanza di ruling ed alla procedura semplificata per le PMI.

L’istanza, da inviare mediante raccomandata con a.r. alla Direzione Centrale Accertamento, ha un contenuto minimo ed essenziale, pena il rigetto, costituito sia da informazioni di carattere anagrafico, che da alcune informazioni volte ad identificare genericamente, per tipologia, i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata.

A corredo dell’istanza, entro 120 giorni dalla data della sua presentazione, devono essere prodotte eventuali memorie integrative e la documentazione di supporto, atte a fornire una rappresentazione analitica dei beni immateriali dal cui utilizzo diretto o indiretto deriva la quota di reddito di impresa agevolabile, del vincolo di complementarietà, qualora esistente tra tali beni immateriali, e della ricerca e sviluppo effettuata.

La documentazione integrativa deve contenere, altresì, l’illustrazione chiara e dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo:

a)     del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali, o

b)    del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni immateriali, o

c)     della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni immateriali, e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Con riferimento alle modalità di accesso alla procedura di ruling per le PMI, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, fermo restando l’obbligo per il contribuente di fornire le informazioni essenziali richieste dall’istanza di ruling, è prevista una semplificazione in termini di contenuto delle memorie e della documentazione di supporto da presentare entro 120 giorni dalla data dell’istanza.

In tali casi, infatti, non è obbligatorio per l’impresa illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

Il contenuto minimo dell’istanza e il rinvio ad una sua integrazione mira ad incentivare la presentazione delle istanze entro il 31.12.2015 per le aziende che vogliono avvalersi del regime di favore già per i redditi 2015.

 

Si conclude sottolineando che alla luce del provvedimento emanato ieri, e a conferma di quanto da noi comunicato in sede di incontro del 26 novembre, l’esplicito richiamo alle Linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento con riferimento ai metodi e criteri di calcolo del contributo economico che i beni immateriali apportano al reddito complessivo, sembra imporre un’analisi dettagliata dei principi condivisi a livello internazionale.