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Nuovi documenti saranno richiesti per il Transfer Pricing in Cina – IC&Partners
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Nuovi documenti saranno richiesti per il Transfer Pricing in Cina

CINA.IC&Partners

Dalla sede IC&Partners Asia

Il transfer pricing è un fenomeno complesso che disciplina le relazioni economiche intercorrenti tra imprese residenti in Stati diversi che fanno parte dello stesso gruppo. Per evitare che, mediante l’alterazione del valore al quale avvengono le transazioni infragruppo, si possa realizzare uno spostamento di valore imponibile da una nazione ad un’altra, i singoli Stati hanno adottato una normativa specifica per garantire che le transazioni commerciali infragruppo vengano effettuate rispettando il principio di libera concorrenza.

 

Per quanto concerne l’Italia, la disciplina dei prezzi di trasferimento è contenuta nell’articolo 110, e nell’articolo 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), nei quali è possibile individuare i presupposti soggettivi e oggettivi in presenza dei quali si può procedere a una rettifica dei prezzi di trasferimento infragruppo.

 

In Cina, la regolamentazione (Guo Shui Fa [2009] N. 2) emanata nel Gennaio del 2009 in materia di transfer pricing ha, per la prima volta, introdotto, a carico dei contribuenti, l’obbligo di predisporre e conservare una dettagliata documentazione delle operazioni di transfer pricing a supporto della natura concorrenziale delle proprie transazioni con parti correlate.

 

Entro il 31 Maggio dell’anno successivo, le società (residenti in Cina o non residenti ma con una stabile organizzazione in Cina) che hanno avuto transazioni intra-gruppo, devono, in sede di dichiarazione annuale d’imposta, redigere e presentare il Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate.

 

La documentazione relativa alle transazioni intra-gruppo deve essere interamente tradotta in lingua cinese, conservata per almeno 10 anni e deve essere presentata entro 20 giorni dalla richiesta da parte delle autorità cinesi.

 

In generale, le società con un controllo diretto o indiretto derivante da una partecipazione al capitale superiore al 25% sono considerate come parti correlate e soggette pertanto alla regolamentazione sul transfer pricing.

 

Tuttavia, è prevista l’esenzione dall’obbligo di predisporre questa documentazione nel caso in cui l’ammontare delle transazioni di beni materiali con parti correlate è inferiore a 200 milioni di RMB e l’ammontare delle transazioni di beni immateriali con parti correlate è inferiore a 40 milioni di RMB.

 

Inoltre, la predisposizione della documentazione non è richiesta se la transazione è coperta da un Advance Pricing Agreement (APA) oppure nel caso in cui l’azionista straniero detenga una partecipazione inferiore al 50% e la società cinese svolga transazioni solo con parti correlate domestiche.

 

L’APA (Advance Pricing Arrangement) è un efficace strumento per evitare potenziali contenziosi con l’amministrazione fiscale (la procedura e i dettagli sono rinvenibili nella Circolare APA Guo Shui Fa [2004] n. 118): si tratta di accordi tra l’Amministrazione finanziaria e il singolo contribuente per definire i criteri relativi alla determinazione del giusto prezzo da applicare alle operazioni infragruppo.

 

Il principale criterio di determinazione del prezzo tra le parti correlate è il cd. Metodo del confronto del prezzo o CUP (Comparable Uncontrolled Price method), coerentemente con le linee guida OCSE: “quando le condizioni effettuate o imposte tra (…) due imprese associate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, potevano essere realizzati da una delle imprese, possono essere inclusi negli utili dell’altra impresa e tassati di conseguenza”.

 

La disciplina cinese relativa al fenomeno del transfer pricing è da considerare unitamente alle disposizioni di cui all’art. 47 della Enterprise Income Tax Law secondo cui le operazioni poste in essere da un’impresa senza alcun ragionevole scopo commerciale e che comportino la riduzione del reddito tassabile potranno essere rettificate dalle autorità fiscali cinesi secondo ragionevoli criteri.

 

Inoltre, a Settembre 2015, l’Amministrazione fiscale cinese ha pubblicato una bozza di riforma relativa al transfer pricing che si richiama al programma dell’OCSE denominato “Base Erosion and Profit Shifting”, finalizzato a contrastare il trasferimento dei profitti da Paesi ad alta imposizione a Paesi a tassazione nulla o ridotta.

 

Questa nuova normativa prevederà per le società cinesi ulteriori oneri ed una documentazione più articolata al fine di identificare più facilmente le aree a rischio di evasione fiscale e indirizzare opportunamente le attività di controllo.

 

Si prevede, in particolare l’obbligo di predisporre i seguenti tre documenti:

– il Master File con il quale devono essere illustrate le politiche di transfer pricing e gli accordi tra le società del gruppo;

– il Local File nel quale devono essere riportate specifiche informazioni in merito alle transazioni infragruppo delle società cinesi;

– il Country-by-Country Report che deve contenere una serie di informazioni relative all’allocazione globale del reddito, alle imposte pagate nei diversi Paesi in cui il Gruppo opera ed a determinati indicatori economici che consentano all’Amministrazione fiscale di valutare eventuali rischi di transfer pricing.

 

In particolare, il Country-by-Country Report dovrà essere predisposto dalla capogruppo di una multinazionale che ha avuto un fatturato consolidato superiore a 5 miliardi di RMB nel corso dell’ultimo anno fiscale (se la capogruppo è una società estera, il Country-by-Country Report dovrà essere depositato presso le autorità fiscali del Paese dove la capogruppo ha sede e le relative informazioni potranno essere richieste dalle autorità cinesi).

 

Si prevede che l’approvazione definitiva della riforma avvenga entro la fine del 2016 ed è pertanto importante che le società cinesi si preparino ad adempiere agli obblighi previsti dalla nuova normativa in materia di transfer pricing.