{"id":12022,"date":"2020-03-19T11:25:30","date_gmt":"2020-03-19T11:25:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.icpartners.it\/?p=12022"},"modified":"2020-03-19T11:28:10","modified_gmt":"2020-03-19T11:28:10","slug":"le-principali-novita-del-dl-18-del-17-03-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/le-principali-novita-del-dl-18-del-17-03-2020\/","title":{"rendered":"Covid-19: le principali novit\u00e0 del DL 18 del 17\/03\/2020"},"content":{"rendered":"<p><strong>DECRETO\nLEGGE N<\/strong><strong>. 18 del 17 MARZO 2020 <\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo\nDecreto \u201cCura Italia\u201d riguarda le misure ritenute urgenti per il mese di\nmarzo. Ha una dotazione di 25\nmiliardi di euro ed \u00e8 entrato in vigore dal 17 marzo 2020. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Proroga dei versamenti del mese di marzo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tutti\ni versamenti in scadenza il 16 marzo sono rinviati:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>entro il\n20 marzo 2020<\/strong>, per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro nel\nperiodo di imposta precedente;<\/li><li><strong>entro il\n31 maggio 2020 <\/strong>per gli altri contribuenti(senza applicazioni di sanzioni o\ninteressi). <\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>I\nversamenti scadenti <strong>dal 8 marzo al 31\nmarzo 2020<\/strong>, per i contribuenti che nel precedente periodo di imposta hanno\nun importo di ricavi e compensi inferiore ai 2 milioni di euro, sono oggetto di\nsospensione (Iva, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi di\nassicurazione obbligatoria). Il versamento potr\u00e0 avvenire in un\u2019unica soluzione\nentro il 31 maggio 2020, oppure<strong> in 5\nrate mensili di pari importo<\/strong>, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Nulla\nal momento viene indicato per i versamenti del mese di aprile, che ad oggi sono\nsoggetti alle normali scadenze fiscali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sospensione degli adempimenti fiscali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il\nDecreto prevede sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall\u2019 8 marzo\nal 31 maggio 2020, il termine \u00e8 quindi fissato al nuovo <strong>30 giugno 2020<\/strong>(senza il riconoscimento di alcuna sanzione).<\/p>\n\n\n\n<p>Fanno\neccezionale le certificazioni Uniche 2020 che dovranno essere trasmesse\ncomunque <strong>entro il 31 marzo 2020<\/strong>(erano\ngi\u00e0 state oggetto di precedente proroga).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rinvio termini approvazioni bilanci<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle\nassemblee societarie relative all\u2019approvazione dei bilanci 2019. Le societ\u00e0 potranno\nconvocare l\u2019assemblea ordinaria <strong>entro\n180 giorni<\/strong> dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale, a prescindere dalle\nrelative disposizioni statutarie. Quindi il termine \u201cordinario\u201d in prima\nconvocazione diventa il 28 giugno 2020. I soci e\nazionisti possono partecipare alle assemblee con modalit\u00e0 telematiche e il voto\npu\u00f2 essere espresso in via elettronica o per corrispondenza(anche in\nderoga alle disposizioni statutarie). Le disposizioni in esame si applicano\nalle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro\nla data fino alla quale \u00e8 in vigore lo stato di emergenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rinvio ritenute d\u2019acconto piccoli professionisti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I\ncompensi percepiti fino al 31.03.2020, dai soggetti con ricavi o compensi non\nsuperiori a 400.000 euro, possono essere non soggetti a ritenuta d\u2019acconto di\ncui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600\/1973, a fronte della presentazione di\napposita dichiarazione da parte del percettore. Le ritenute dovranno essere\nversate <strong>entro il 31 maggio, o in 5 rate\ndi pari importo<\/strong>, sempre a decorrere dal mese di maggio, dal percettore\nstesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Non\npossono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno\nsostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Indennit\u00e0 <em>una\ntantum<\/em> professionisti e co.co.co<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data\ndel 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di\ncollaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti\nalla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme\nprevidenziali obbligatorie, \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per il mese di marzo\npari a 600 euro. L\u2019indennit\u00e0 non concorre alla formazione del reddito ed \u00e8\nerogata dall\u2019INPS, previa domanda. <\/p>\n\n\n\n<p>Sono al momento esclusi dall\u2019indennit\u00e0 in esame i professionisti\niscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri,\nConsulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Credito di imposta contratti di locazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai\nsoggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa \u00e8 riconosciuto un credito d\u2019imposta nella\nmisura del 60 per cento dell\u2019ammontare del canone di locazione, relativo al\nmese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C\/1.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene\nintrodotto un credito d\u2019imposta a favore di tutti gli esercenti attivit\u00e0\nd\u2019impresa, arte o professione. L\u2019agevolazione spetta, per il periodo d&#8217;imposta\n2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti\ne degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il\nlimite massimo di spesa previsto per la misura \u00e8 pari a 50 milioni di euro per\nl&#8217;anno 2020. Le disposizioni attuative saranno oggetto di successivo decreto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Erogazioni Liberali \u2013 COVID19<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 1 dell\u2019art. 63 prevede che per tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli\ninterventi in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica\nda COVID-19, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, spetta una\nspetta una detrazione dall\u2019imposta lorda ai fini dell\u2019imposta sul reddito pari\nal 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro se fatte in favore\ndi: Stato, Regioni, Enti locali, Istituzioni pubbliche. Il comma 2 dell\u2019art. 63\ndel D.L.16 marzo 2020 prevede invece che&nbsp; per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto\nall\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di\nreddito d\u2019impresa, si applica quanto\nprevisto per le popolazioni colpite da calamit\u00e0.&nbsp;Gli importi\nversati sono quindi deducibile dal reddito d\u2019impresa e dalla base imponibile\nIRAP.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Premio per il lavoro svolto nella sede<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Introdotto\nun premio di 100 euro (per il mese di marzo 2020) ai lavoratori dipendenti con\nredditi non superiori a 40.000 euro, che abbiano continuato a lavorare nella\nsede di lavoro. L\u2019importo sar\u00e0 corrisposto direttamente da dal datore di\nlavoro(da proporzionale al numero dei giorni lavorati). <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sospensione dei carichi affidati all\u2019agente delle riscossioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto\nconcerne la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati\nall\u2019agente della riscossione il decreto prevedere, la sospensione dei termini\ndei versamenti che scadono nel periodo <strong>dall\u20198\nmarzo al 31 maggio 2020<\/strong>, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli\nagenti della riscossione, nonch\u00e9 dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi\ndall\u2019Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito INPS. I versamenti\noggetto di sospensione devono essere effettuati in un\u2019unica soluzione <strong>entro il 30 giugno 2020<\/strong>. Il testo definitivo del provvedimento economico\nurgente emanato in considerazione dell\u2019emergenza coronavirus&nbsp;<strong>non menziona\ngli avvisi bonari<\/strong>&nbsp;dell\u2019Agenzia delle Entrate, le cui\nscadenze e le cui rate di pagamento non subiscono alcun rinvio. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Entro il 31 maggio 2020<\/strong> dovranno invece\nessere versati la rata della rottamazione-ter(in scadenza il 28 febbraio 2020)\ne le rate del saldo a stralcio(in scadenza il marzo 2020).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sospensione dei termini di accertamento e dei termini di\nrisposta alle istanze di interpello<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono\nsospese le attivit\u00e0 di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione,\ncontenzioso e risposte alle istanze di interpello dal 8 marzo al 31 maggio\n2020.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sospensione delle udienze<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono\nrinviate tutte le udienza civili, penali e i processi dinanzi alle commissioni\ntributarie fino al 15 aprile. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Riforma terzo settore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019adeguamento\ndegli statuti \u00e8 stato spostato al 31 ottobre.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Misure specifici settore economici<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Indipendentemente dal volume di\nricavi, per alcune categorie di soggetti sono sospesi, oltre a quelli in\nscadenza a marzo, <strong>anche i versamenti in\nscadenza ad aprile<\/strong> relativi a ritenute alla fonte, contributi previdenziali\ne assistenziali e premi per l&#8217;assicurazione obbligatori(non \u00e8 invece sospeso il\nversamento IVA da effettuare in aprile), come previsto dal D.L. 9\/2020.<\/p>\n\n\n\n<p>I versamenti sospesi andranno\neffettuati in <strong>un&#8217;unica soluzione entro\nil 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili<\/strong>, sempre a decorrere dal mese di maggio\n2020. <\/p>\n\n\n\n<p>I versamenti in scadenza a maggio\nandranno invece effettuati entro le scadenze ordinarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le categorie di soggetti che\nbeneficiano di detta sospensione si segnalano, in via indicativa, ma non\nesaustiva: ristoranti, bar, gelaterie, pub, palestre, ricevitorie del lotto,\nlotterie e scommesse, settore turistico-alberghiero. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fondo garanzia\nPMI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Potenziato il fondo di Garanzia\nper le PMI presso il Mediocredito, viene prevista la gratuit\u00e0 di accesso,\nl\u2019innalzamento dell\u2019importo massimo garantito e la creazione di linee speciali.\n<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mutui e\nprestiti famiglie<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 riconosciuta la possibilit\u00e0, per\ni lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle\nrate dei mutui sulla prima casa. Non \u00e8 richiesta la presentazione del modello\nIsee, ma di una apposita autocertificazione. I requisiti per accesso prevedono\nla riduzione di oltre il 33% di fatturato, in un trimestre successivo al 21\nfebbraio 2020, rispetto all\u2019ultimo trimestre 2019. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mutui e\nprestiti imprese<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il\npagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari\nfinanziari alle Pmi e alle microimprese \u00e8 sospeso fino al 30 settembre 2020. La\ndata di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30\nsettembre 2020 dovr\u00e0 essere rinviata fino a quest\u2019ultima data. Per le aperture\ndi credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti\nesistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di\npubblicazione del decreto, gli importi accordati non possono essere revocati in\ntutto o in parte fino al 30 settembre 2020. E\u2019 richiesta comunque\nautocertificazione che evidenzi il danno economico subito da COVID-19.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Proroga\ndocumenti di riconoscimento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La\nvalidit\u00e0 ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identit\u00e0 di cui\nall\u2019articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche,\nscaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del\npresente decreto <strong>\u00e8 prorogata al 31\nagosto 2020<\/strong>. La validit\u00e0 ai fini dell\u2019espatrio resta limitata alla data di\nscadenza indicata nel documento. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Revisione\nveicoli<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 autorizzata <strong>fino al 31 ottobre 2020<\/strong> la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attivit\u00e0 di visita e prova ovvero alle attivit\u00e0 di revisione.<\/p>\n\n\n\n<p>Fonte a cura di IC&amp;Partners, news@icpartners.it<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DECRETO LEGGE N. 18 del 17 MARZO 2020 Il nuovo Decreto \u201cCura Italia\u201d riguarda le misure ritenute urgenti per il mese di marzo. Ha una dotazione di 25 miliardi di euro ed \u00e8 entrato in vigore dal 17 marzo 2020. 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