{"id":12115,"date":"2020-03-24T08:16:02","date_gmt":"2020-03-24T08:16:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.icpartners.it\/?p=12115"},"modified":"2020-03-24T08:16:04","modified_gmt":"2020-03-24T08:16:04","slug":"cura-italia-le-novita-per-i-datori-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/cura-italia-le-novita-per-i-datori-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Cura Italia, le novit\u00e0 per i datori di lavoro"},"content":{"rendered":"<p>Il nuovo\nDecreto \u201cCura Italia\u201d riguarda le misure ritenute urgenti per il mese di\nmarzo. Ha una dotazione di 25\nmiliardi di euro ed \u00e8 entrato in vigore dal 17 marzo 2020. <\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito si riepilogano le\nprincipali disposizioni di interesse dei datori di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cassa integrazione ordinaria per le imprese inquadrate\nnel settore industria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I datori di lavoro che\nsospendono o riducono l\u2019attivit\u00e0 lavorativa per eventi riconducibili\nall\u2019emergenza epidemiologica COVID \u2013 19 possono presentare una domanda di Cassa\nIntegrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), con causale emergenza COVID-19, per un\nperiodo non superiore a 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, e\ncomunque non oltre il mese di agosto 2020, con le seguenti semplificazioni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>i termini di presentazione della domanda\nall\u2019Inps sono posticipati entro la fine del quarto mese successivo a quello in\ncui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell&#8217;attivit\u00e0\nlavorativa;<\/li><li>i periodi fruiti saranno considerati neutrali ai\nfini delle successive richieste, quindi non conteggiati nei limiti temporali di\nfruizione massima degli ammortizzatori sociali ex D. Lgs. 148\/2015;<\/li><li>non verr\u00e0 richiesto il versamento del contributo\naddizionale;<\/li><li>i lavoratori destinatari devono risultare alle\ndipendenze dell\u2019azienda alla data del 23 febbraio 2020 senza l\u2019applicazione\ndell\u2019anzianit\u00e0 di effettivo lavoro di almeno 90 giorni;<\/li><li>la procedura sindacale prevede la necessit\u00e0 di\ninformare preventivamente le OO.SS. ed eventualmente consultare e svolgere\nl\u2019esame congiunto, anche in via telematica entro i tre giorni successivi a\nquello della comunicazione preventiva. <\/li><li>Il trattamento spettante ai lavoratori \u00e8 pari\nall\u201980% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di\nlavoro perse. <\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Assegno ordinario erogato dal fondo di integrazione\nsalariale (F.I.S.)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I\ndatori di lavoro non inquadrati nel settore industria o artigianato (in questo\ncaso \u00e8 previsto l\u2019intervento dell\u2019Ente Bilaterale Artigianato FVG), che\noccupano mediamente pi\u00f9 di 5 dipendenti e che versano all\u2019Inps la quota di\nfinanziamento del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) possono presentare\nall\u2019Inps domanda di Assegno Ordinario.<\/p>\n\n\n\n<p>Si\napplicano le medesime indicazioni di cui al punto 1. In questo caso pu\u00f2 essere\nconcesso dall\u2019Inps il pagamento diretto al lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cassa integrazione in deroga<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Regione Friuli Venezia Giulia potr\u00e0 concedere ai datori di\nlavoro che non rientrano nelle ipotesi precedenti &#8211; sempre per le conseguenze\nderivanti dall\u2019emergenza COVID-19 \u2013 un trattamento di cassa integrazione in\nderoga pagato dall\u2019Inps direttamente ai lavoratori, per il periodo\ncorrispondente alla sospensione dal lavoro, a decorrere dal 23 febbraio 2020, e\ncomunque non superiore a nove settimane.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso \u00e8 necessario attendere che la Regione stipuli\nl\u2019apposito Accordo con le parti sociali per gli ammortizzatori sociali in\nderoga.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Congedo per i lavoratori genitori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I\nlavoratori con figli di et\u00e0 non superiore a 12 anni possono fruire di un\ncongedo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni per il\nquale \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0 pari al 50% della retribuzione. <\/p>\n\n\n\n<p>La\nfruizione \u00e8 riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per massimo\n15 giorni, ed \u00e8 subordinata alla condizione che l\u2019altro genitore non benefici\ndi altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione\ndell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non sia disoccupato.<\/p>\n\n\n\n<p>I lavoratori\ncon figli di et\u00e0 compresa tra i 12 e 16 anni possono fruire di un congedo\ncontinuativo o frazionato per il periodo di sospensione delle attivit\u00e0\ndidattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di\nindennit\u00e0 n\u00e9 riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di\nlicenziamento e diritto conservazione del posto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>La\nfruizione \u00e8 riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed \u00e8\nsubordinata alla condizione che l\u2019altro genitore non benefici di altri\nstrumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione\ndell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non sia disoccupato.<\/p>\n\n\n\n<p>In\nalternativa al congedo \u00e8 possibile scegliere un bonus per l\u2019acquisto di servizi\ndi baby-sitting nel limite complessivo di 600 euro, tramite libretto famiglia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sospensione dei licenziamenti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A\ndecorrere dal 17 marzo 2020 il datore di lavoro non pu\u00f2 recedere dal contratto\nper giustificato motivo oggettivo per un periodo pari a 60 giorni.<\/p>\n\n\n\n<p>Segnaliamo che, per quanto riguarda le modalit\u00e0 operative di accesso a tutti gli istituti sopra descritti, siamo in attesa dei chiarimenti da parte degli Enti competenti e delle istruzioni da parte dell\u2019I.N.P.S. <\/p>\n\n\n\n<p>Fonte: a cura di IC&amp;Partners, news@icpartners.it<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo Decreto \u201cCura Italia\u201d riguarda le misure ritenute urgenti per il mese di marzo. 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