{"id":13540,"date":"2020-09-04T06:57:59","date_gmt":"2020-09-04T06:57:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.icpartners.it\/?p=13540"},"modified":"2020-09-04T06:58:01","modified_gmt":"2020-09-04T06:58:01","slug":"a-colazione-con-lucio-maria-brunozzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/a-colazione-con-lucio-maria-brunozzi\/","title":{"rendered":"A Colazione con&#8230;..Lucio Maria Brunozzi"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Pandemia 2020 da coronavirus: chi paga i danni?<br>Parte 1\/2<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption><a href=\"http:\/\/www.caosmanagement.it\/790-pandemia-2020-da-coronavirus-chi-paga-i-danni\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Articolo pubblicato sul n. 129 di Caosmanagement<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>I ) Sullo scenario mondiale irrompe il coronavirus<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Lo scenario mondiale dopo aver&nbsp; assistito al superamento dello scontro tra mondo occidentale e&nbsp; mondo comunista \u00e8 ora connotato dal confronto-scontro tra Cina e Stati Uniti per il predominio globale. L\u2019Europa non ha pi\u00f9 un ruolo da protagonista ma \u00e8 piuttosto il terreno geopolitico \u2013 economico sul quale , insieme all\u2019Asia, si vuole esercitare l\u2019azione&nbsp; delle due superpotenze.<\/p>\n\n\n\n<p>La rappresentazione di questo scenario si pu\u00f2 anche identificare con i nomi di Trump e Xi Jinping: il primo necessariamente transeunte in ragione delle dinamiche &nbsp;delle democrazie occidentali e il secondo di fatto Presidente&nbsp; a vita&nbsp; e destinato, almeno finora, a calcare&nbsp; nei prossimi anni il palcoscenico mondiale per&nbsp; tradurre in azioni&nbsp; il suo \u201cpensiero\u201d inserito nella Costituzione cinese.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo quadro altri due soggetti, peraltro di forte spessore, Putin e Merkel&nbsp; cercano il ripristino di posizioni o quanto meno nuovi ruoli per la Russia e l\u2019Europa.<\/p>\n\n\n\n<p>La Russia sul piano militare \u00e8 ancora seconda solo agli Stati Uniti e questo \u00e8 \u00ec\u2019aspetto che da sempre preoccupa gli ambienti militari statunitensi e NATO.&nbsp; E\u2019 il fattore che le pu\u00f2 consentire di giocare ancora un&nbsp; ruolo geopolitico nei confronti di Stati Uniti e Cina.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cina, pur destinando da oltre un ventennio una quota del proprio budget sempre maggiore (arrivata a 250 md. di dollari all\u2019anno ) alle spese per armamenti ,anche non convenzionali , non \u00e8 ancora assurta in questo campo allo stesso livello di potenza di Russia e Stati Uniti, specie nel settore marittimo, &nbsp;e in grado di contrastare &nbsp;la <em>freedom of<\/em> <em>navigation. <\/em>&nbsp;Purtroppo provocando preoccupazioni per tutta l\u2019area dell\u2019indo-pacifico e creando&nbsp; l\u2019effetto perverso di contribuire alla corsa agli armamenti di altri Paesi asiatici come&nbsp; India, Pakistan, Corea, Vietnam, Taiwan.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla Germania il rapporto Merkel-Trump \u00e8 sempre stato difficile se non precario. Da ultimo si \u00e8 assistito al rifiuto della Cancelliera all\u2019invito di recarsi a Washington&nbsp; per una riunione G7 indetta da Trump, rifiuto al quale&nbsp;&nbsp; &#8211; malgrado le smentite &#8211; \u00e8 seguita la reazione immediata &nbsp;del Presidente americano con il &nbsp;ritiro di un terzo (9500 uomini) del contingente militare statunitense stanziato in Germania, dove era gi\u00e0 significativa&nbsp; la non presenza dell\u2019Ambasciatore USA a Berlino.<\/p>\n\n\n\n<p>Mentre Putin cerca di consolidare la presenza sino-russa nei Balcani, la Merkel&nbsp; assumendo la Presidenza UE di turno&nbsp; del&nbsp; corrente semestre vorrebbe essere protagonista della riesumazione mondiale del vecchio Continente.<\/p>\n\n\n\n<p>Su questo scenario ha repentinamente aperto le proprie ali&nbsp; un&nbsp; \u201c cigno nero\u201d: la Pandemia da coronavirus con il quale ora tutti sono costretti a fare i conti.<\/p>\n\n\n\n<p>II ) La causa di forza maggiore e l\u2019impatto Covid-19 sui rapporti contrattuali internazionali<\/p>\n\n\n\n<p>Le misure per il contrasto&nbsp; alla Pandemia, hanno avuto un fortissimo impatto su un tema molto &nbsp;&nbsp;&nbsp;discusso e &nbsp;cio\u00e8 quali siano i presupposti per &nbsp;invocare una &nbsp;causa di forza maggiore negli scambi commerciali internazionali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>In tutti gli ordinamenti il principio <em>Pacta sunt servanda<\/em> comporta che il debitore debba eseguire esattamente la prestazione cui si \u00e8 obbligato, ad esempio stipulando un contratto. All\u2019esatta esecuzione della prestazione consegue la liberazione del debitore. In questo ambito \u00e8 rilevante&nbsp; fissare il discrimine &nbsp;che pu\u00f2 permettere al &nbsp;debitore di esimersi da ogni responsabilit\u00e0 (art. 1256 c.c.), considerando che l\u2019inadempimento o l\u2019inesatto adempimento comporta, in linea di massima, il risarcimento del danno nelle sue configurazioni di \u00abdanno emergente\u00bb e di \u00ablucro cessante\u00bb (artt. 1218 e 1223 c.c.).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La linea di demarcazione&nbsp; tra imputabilit\u00e0 e non imputabilit\u00e0 della causa originante l\u2019inadempimento viene comunemente individuata &nbsp;in un evento imprevedibile, inevitabile, insuperabile, descritto per consuetudine&nbsp; come caso fortuito o causa di forza maggiore.<\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e9 si realizzi &nbsp;una causa di forza maggiore deve sussistere la straordinariet\u00e0,&nbsp; imprevedibilit\u00e0 e inevitabilit\u00e0 di un evento esterno alla sfera di azione dei contraenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Non esiste una precisa ed univoca definizione di forza maggiore, sia all\u2019interno del nostro ordinamento che in quello comunitario. Spesso il termine &#8220;forza maggiore&#8221; \u00e8 menzionato semplicemente nei rapporti contrattuali.&nbsp;Il concetto pu\u00f2 essere ricavato&nbsp; dall&#8217;articolo 1467 del codice civile, che conferisce al debitore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l&#8217;esecuzione dell&#8217;obbligazione sia diventata eccessivamente onerosa, a causa di eventi straordinari e imprevedibili che sono al di l\u00e0 del suo controllo.<\/p>\n\n\n\n<p>La causa di forza maggiore \u00e8&nbsp; un principio contrattuale estremamente variabile : riconosciuta nei paesi di <em>civil law<\/em>, mentre nei paesi di <em>common law<\/em> si fa ricorso al concetto di \u201c<em>frustration\u201d o <\/em><em>\u201cimpracticability<\/em>\u201d, &nbsp;di portata pi\u00f9 limitata.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel diritto commerciale internazionale&nbsp; vige una&nbsp; opinione diffusa&nbsp; per cui&nbsp; se la causa di forza maggiore non \u00e8 specificatamente prevista contrattualmente allora non ha effetti liberatori per&nbsp; l\u2019inadempimento dell\u2019obbligato alla prestazione. Quindi nei rapporti commerciali internazionali si cerca possibilmente di inserire una clausola risolutiva di forza maggiore.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo scopo&nbsp; \u00e8 di precostituire l\u2019esonero dall\u2019inadempimento o ritardo negli obblighi contrattuali verso la controparte&nbsp; in presenza di un evento di forza maggiore.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pu\u00f2 andare esenti da responsabilit\u00e0 quando l\u2019inadempimento \u00e8 dovuto ad un evento&nbsp;al di fuori del &nbsp;controllo della parte che lo invoca&nbsp;e per la stessa &nbsp;ragionevolmente imprevedibile al momento della stipula del contratto, inevitabile e insuperabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Si deve trattare di una ragionevole insuperabilit\u00e0, nel senso che non \u00e8 sufficiente invocare il verificarsi di un evento imprevedibile o inevitabile, come una epidemia, una restrizione commerciale o un embargo che impediscano, ad esempio, la consegna della merce;&nbsp;occorre anche provare che non si \u00e8 in grado di superare quell\u2019evento e di fornire un adempimento alternativo.<\/p>\n\n\n\n<p><em>&nbsp; <\/em>L\u2019evento, per essere rilevante ai fini della forza maggiore, deve determinare un\u2019impossibilit\u00e0 oggettiva di adempiere, in tutto o in parte, ad una propria obbligazione; cos\u00ec come l\u2019imprevedibilit\u00e0 dell\u2019evento non si deve intendere in senso assoluto, bens\u00ec&nbsp;in concreto<em>.<\/em>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La forza maggiore a livello internazionale&nbsp; \u00e8 contemplata dalla a Convenzione di Vienna del 1980 (Convenzione delle N.U. sui contratti di compravendita internazionale di merci), la quale prevede che un\u2019impresa non \u00e8 responsabile dell\u2019inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, se prova che esso \u00e8 dovuto a un impedimento, non prevedibile e indipendente dalla sua volont\u00e0 (art. 79, primo comma). &nbsp;I principi Unidroit contengono&nbsp; previsioni analoghe .<\/p>\n\n\n\n<p>Altre clausole riconoscono la possibilit\u00e0 della parte di invocare la forza maggiore quando la prestazione diventi eccessivamente onerosa, ma in tal caso il quadro \u00e8 di \u201c<em>hardship<\/em>\u201d diversamente regolata: ai sensi dell\u2019art. 1467 c.c. la parte che deve la prestazione pu\u00f2 chiedere la risoluzione del contratto, salvo che la sopravvenuta onerosit\u00e0 rientri nella normale alea del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Conseguentemente occorre in primo luogo &nbsp;&nbsp;porsi il problema se nel&nbsp; contratto sono state inserite clausole di&nbsp; riferimento alla forza maggiore e in tal caso verificarne&nbsp; contenuti e adeguatezza. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<p>a)&nbsp; il linguaggio adottato: se sono inseriti termini come epidemie, malattie infettive, o che richiamino eventi sui quali le parti non possano esercitare&nbsp; un ragionevole controllo ; ma anche eventi naturali circoscritti, ordinanze emergenziali delle competenti autorit\u00e0 nazionali o locali del Paese, Act of God..;<\/p>\n\n\n\n<p>Finora il termine Pandemia non sembra ricorrere frequentemente, pur se evento ciclico. Ad es. nella clausola&nbsp; molto diffusa <em>Force Majeure<\/em> della Camera di commercio internazionale &#8211; recentemente aggiornata &#8211; il termine usato&nbsp; \u00e8 <em>\u201cepidemic<\/em>\u201de&nbsp; vista&nbsp; la sostanziale&nbsp; differenza posta dalla OMS tra \u201c<em>endemic<\/em>\u201d e \u201c<em>pandemic\u201d<\/em> e i&nbsp; tempi di&nbsp; proclamazione di quest\u2019ultima, potrebbe far nascere qualche dubbio sulla sua inclusivit\u00e0. Anche l\u2019uso del termine \u201c<em>plague, \u201d(peste secondo l\u2019accezione della OMS<\/em>) non sembra offrire un ombrello di riferimento esaustivo.<\/p>\n\n\n\n<p>b) il valore puramente esemplificativo o tassativo degli eventi elencati ;<\/p>\n\n\n\n<p>c) eventuali obblighi di notifica , documentazione probatoria dell\u2019evento nonch\u00e9 i termini temporali per la notifica.&nbsp; Ci\u00f2 che deve essere comunicato, nelle forme previste dal contratto, non \u00e8 tanto l\u2019evento \u2013 il diffondersi del COVID-19 ad esempio &nbsp;\u2013 &nbsp;bens\u00ec il fatto che a seguito dell\u2019evento si sia verificata l\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere la prestazione. In assenza di notifica l\u2019evento non produce effetto sul rapporto contrattuale. La notifica&nbsp; richiede &nbsp;tempestivit\u00e0, &nbsp;a rischio altrimenti&nbsp; di perdere la possibilit\u00e0 di eccepire la forza maggiore.<\/p>\n\n\n\n<p>In Italia con i vari provvedimenti susseguitisi da febbraio 2020 \u00e8 stato disposto che \u201cil <em>rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto \u00e8 sempre valutato ai fini dell\u2019esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all\u2019applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, la previsione non introduce nulla di nuovo nell\u2019ordinamento, ma si limita a ribadire un principio generale: il ricorrere della pandemia&nbsp;non costituisceautomaticamente causa di forza maggiore; solo se sussistono &nbsp;determinate condizioni, di cui si dovr\u00e0 dare la prova e che saranno valutate dal giudice.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico il 25 marzo ha autorizzato le&nbsp;CCIAA&nbsp;a rilasciare, su richiesta delle imprese, una attestazione di \u201csussistenza di forza maggiore\u201d. Pertanto,&nbsp;su richiesta dell&#8217;impresa, le Camere di commercio, nell\u2019ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare&nbsp;dichiarazioni in lingua inglese&nbsp;sullo stato di emergenza in Italia conseguente all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle restrizioni imposte dalle norme &nbsp;per il contenimento dell&#8217;epidemia.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Camere di commercio non effettuano controlli e si limitano ad attestare di aver ricevuto, dall&#8217;impresa richiedente, la dichiarazione di non aver potuto assolvere\u00a0gli obblighi contrattuali precedentemente assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volont\u00e0 e capacit\u00e0 aziendale, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorit\u00e0 di governo e allo stato di emergenza in atto.\u00a0 Il documento appare \u00a0pi\u00f9 che altro attestare la ricezione della denunzia dell\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>A breve pubblicheremo la seconda parte.<\/p>\n\n\n\n<p>Fonte: Caosmanagement, Pandemia 2020 da Coronavirus: chi paga i danni? di Lucio Maria Brunozzi, news@icpartners.it<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pandemia 2020 da coronavirus: chi paga i danni?Parte 1\/2 Articolo pubblicato sul n. 129 di Caosmanagement I ) Sullo scenario mondiale irrompe il coronavirus &nbsp;Lo scenario mondiale dopo aver&nbsp; assistito al superamento dello scontro tra mondo occidentale e&nbsp; mondo comunista \u00e8 ora connotato dal confronto-scontro&#8230;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":12064,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[252],"tags":[1465,1462],"class_list":["post-13540","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia","tag-i-danni-da-pandemia","tag-pandemia-2020-chi-paga-i-danni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13540"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13540\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13543,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13540\/revisions\/13543"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12064"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}