{"id":14072,"date":"2020-11-06T09:25:03","date_gmt":"2020-11-06T08:25:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icpartners.it\/?p=14072"},"modified":"2020-11-06T09:26:10","modified_gmt":"2020-11-06T08:26:10","slug":"a-colazione-con-lucio-maria-brunozzi-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/a-colazione-con-lucio-maria-brunozzi-2\/","title":{"rendered":"A Colazione con&#8230;.. Lucio Maria Brunozzi"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"471\"><strong>MISURE ANTIDUMPING UE E\u00a0 HARD BREXIT<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>I) L\u2019export italiano verso il Regno Unito nel 2019 \u00e8 stato di circa 25 miliardi di euro (10 Md. nel primo semestre 2020) ed \u00e8 il quinto mercato di destinazione del ns. export (Germania 58 Md., Francia 49 Md., USA 42 Md., Spagna 24 Md.). \u00a0Il Regno Unito nell\u2019interscambio con la UE di oltre 500 Md. , viene subito dopo gli USA con\u00a0 616 Md. di euro e Cina per 560 Md. di euro, gli altri due <em>major player<\/em> del commercio\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019Accordo di recesso dalla UE del Regno Unito \u00e8 entrato in vigore il 1\u00b0 febbraio\u00a0 2020 e da tale data il Regno Unito \u00e8 divenuto paese terzo. Allo scadere\u00a0 del prossimo 31 dicembre , terminato il periodo\u00a0 di transizione, il Regno Unito\u00a0 con l\u2019uscita dall\u2019Unione Doganale e dal Mercato Unico non rimarr\u00e0 pi\u00f9 vincolato alla politica antidumping della UE e sarebbe soggetto a dazi e a dazi antidumping. Tale data tra l\u2019altro comporta la\u00a0 fine degli obblighi finanziari del Regno Unito per la partecipazione alla UE.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nel linguaggio economico il termine <em>dumping<\/em>\u00a0 indica \u00a0la\u00a0 pratica in cui il prezzo richiesto da un\u2019impresa per i suoi beni in un mercato estero \u00e9 inferiore \u00a0o al prezzo che il produttore di quel bene applica nel\u00a0 mercato domestico d\u2019origine oppure \u00a0al costo di produzione (dumping\u00a0 di \u201cprezzo\u201d\u00a0 o\u00a0 \u201cdumping di \u201ccosto\u201d).<\/strong><\/p>\n<p><strong>Si tratta di una forma di concorrenza sleale avverso la quale la regolamentazione GATT\/WTO consente varie misure difensive\u00a0 e in specie i <em>dazi antidumping<\/em> , con i quali viene riequilibrato il c.d. <em>margine di dumping<\/em> cio\u00e8 la differenza tra prezzo utilizzato nelle normali operazioni commerciali nel Paese di esportazione (valore normale) e prezzo dumping .<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019UE \u00e8 uno dei 164 Membri della WTO &#8211; <em>World Trade Organization<\/em> che dal 1995 \u00e8 succeduta all\u2019accordo tariffario GATT\u00a0 del 1947 \u00a0per liberalizzare il commercio internazionale in base al principio della \u201cnazione pi\u00f9 favorita\u201d. La politica commerciale \u00e8 di competenza dell\u2019UE , rappresentata nella WTO non dagli Stati membri ma dalla Commissione e quindi\u00a0 \u00e8 in quella sede che vengono affrontate \u00a0questioni di dumping.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Secondo la Corte di Giustizia Europea\u00a0 (parere 1\/94) l\u2019Accordo WTO costituisce un Accordo misto a cui partecipano contemporaneamente\u00a0 la UE e i Paesi membri, ognuno nelle materie di competenza.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I<\/strong><strong>I) Con il distacco dalla UE la circolazione delle merci tra Regno Unito e UE diverr\u00e0 commercio con un paese terzo su cui applicare le tariffe esterne sulle merci importate. La Commissione UE non condurr\u00e0 pi\u00f9 indagini antidumping per conto U.K.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In assenza di Accordo dal prossimo gennaio le relazioni commerciali UK-UE saranno quindi regolate dalle norme WTO, secondo\u00a0 la clausola della \u201cnazione pi\u00f9 favorita\u201d (MFN).<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le misure antidumping\u00a0 fanno\u00a0 eccezione\u00a0 a tale clausola e sono soggette quindi come tali a rigorosi requisiti.\u00a0\u00a0 Poich\u00e9 si sono ridotte \u00a0le dimensioni del mercato rilevante (da 28 a 27 paesi) e sono mutate le circostanze (cio\u00e8 la divisione del mercato gi\u00e0 a 28),sia\u00a0 UE che U.K., in quanto membri della WTO, \u00a0dovrebbero rivedere e adeguare le misure antidumping\u00a0 ai sensi dell\u2019art. VI del GATT\u00a0 e dell\u2019Accordo Antidumping.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Regno Unito nel giugno 2016 ha\u00a0 istituito , in funzione post-Brexit, \u00a0il DIT &#8211; Department for International Trade e il TRA &#8211; Trade Remedies Authority\u00a0 per il \u00a0supporto al Segretario Generale per il Commercio Internazionale nelle \u00a0misure di difesa commerciale e con competenze in\u00a0 tema di dumping.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le\u00a0 misure antidumping della UE in vigore\u00a0 alla fine del 2019 erano oltre cento . Una indagine del Dipartimento del Commercio U.K ., a seguito di consultazione del 2018 tra le imprese, \u00a0ne ha\u00a0 individuate\u00a0 almeno un terzo\u00a0\u00a0 che potrebbero\u00a0 essere mantenute e altre 60 circa\u00a0 che verrebbero comunque revocate.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Si tratta di misure relative per l\u201980 % a importazioni da Cina, poi Russia, Giappone,Corea,Brasile ma anche da Stati Uniti, relative a alluminio, acciaio, ferro, ceramica, vetro, biodiesel.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0Anche per motivi di costo \u00e8 stato gi\u00e0 deciso che in ogni caso i dazi anti dumping verranno mantenuti solo quando le imprese britanniche producono una quota di mercato superiore all\u20191% di quei prodotti che sono venduti\u00a0 in UK. <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0 III) Cosa avverr\u00e0 per le misure antidumping\u00a0 del Regno Unito in caso di <em>no-deal\u00a0 exit<\/em> ?<\/strong><\/p>\n<p><strong>Con la hard Brexit sia la UE che il Regno Unito applicherebbero le tariffe esterne alle importazioni. Secondo stime\u00a0 il <em>no-deal exit<\/em> significherebbe per l\u2019Italia nel 2021 un 12% in meno di prodotti esportati e una contrazione di oltre il 27% sull\u2019export di beni di investimento.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Se da parte britannica si vorranno \u00a0introdurre nuove misure antidumping si \u00a0dovr\u00e0 operare secondo le regole WTO e non si potr\u00e0\u00a0 semplicemente recepire \u00a0misure UE, ma si dovranno condurre proprie indagini per i sospetti casi di dumping e la Trade Remedies Authority dovr\u00e0 accertare la loro idoneit\u00e0 per\u00a0 il mercato inglese in base alle condizioni di cui all\u2019art. VI del GATT e dell\u2019Accordo Antidumping, dato che comunque U.K. \u00e8 membro della WTO e\u00a0 tale , allo stato, rimarr\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Possibili scenari :<\/strong><\/p>\n<p><strong>a)rimane valido in base all\u2019art. 1 del GATT il principio della Nazione pi\u00f9 favorita e quindi \u00a0\u00a0UE e U.K. potrebbero esportare\u00a0 alcuni prodotti senza dazi.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Gli analisti inglesi hanno calcolato che un terzo dell\u2019export vs. la UE rimarrebbe non gravato da dazi. Soprattutto combustibili,chimici e farmaceutici.<\/strong><\/p>\n<p><strong>b)d\u2019altra parte in base all\u2019art 24 del GATT, sempre per eccezione al \u00a0principio anzidetto , \u00e9 possibile arrivare ad un accordo di libero scambio\u00a0 (TFA &#8211;<em>Trade Frame<\/em> <em>Agreement<\/em>) e in tal caso\u00a0 sia UE che U.K. potrebbero applicare tariffe zero .<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>c)l\u2019art. 24 lascia anche la possibilit\u00e0 di\u00a0 arrivare ad un accordo di libero scambio passando attraverso un accordo provvisorio (<em>interim agreement<\/em>) con una graduale eliminazione delle tariffe.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Provvisoriet\u00e0 che come \u201cragionevole lasso di tempo\u201d teoricamente pu\u00f2 arrivare a 10 anni.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Come possibile intesa di partenariato Londra \u00a0\u00a0guarda all\u2019Accordo di nuova generazione CETA tra UE e Canada (ratificato in UK), che pu\u00f2\u00a0 rappresentare un punto di richiamo anche per il profilo della provvisoriet\u00e0, \u00a0in atto da oltre\u00a0 tre anni in attesa\u00a0 della ratifica di tutti i firmatari (Italia inclusa).<\/strong><\/p>\n<p><strong>IV) Sulla conclusione di un accordo di libero scambio sono note le difficolt\u00e0 esistenti e sembra prevalere finora\u00a0 l\u2019ipotesi del <em>no-deal exit,<\/em> malgrado qualche progresso nei negoziati di\u00a0 questi ultimi giorni avvicinandosi la <em>dead line<\/em> del 3 novembre p.v.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tra i principali\u00a0 punti di divisione\u00a0 : <\/strong><\/p>\n<p><strong>-struttura dell\u2019Accordo che la UE vorrebbe unico, cio\u00e8 omnicomprensivo, mentre Londra\u00a0 vorrebbe segmentarlo, affiancandolo \u00a0con una serie di intese settoriali;<\/strong><\/p>\n<p><strong>-l\u2019UE richiede \u00a0che nell\u2019accordo\u00a0 ci sia il riconoscimento giuridico\u00a0 di regole per una <u>concorrenza equa<\/u> <em>( Il c.d. level playing field<\/em>) specie per i servizi finanziari;<\/strong><\/p>\n<p><strong>-la disciplina dei diritti di pesca, che la UE vorrebbe inseriti nell\u2019Accordo complessivo,\u00a0 mentre\u00a0 da parte UK si ritiene che debbano essere regolati con una revisione annuale\u00a0 per l\u2019accesso reciproco alle acque di pesca territoriali .<\/strong><\/p>\n<p><strong>La revisione annuale \u00e8 stata infatti prevista nell\u2019accordo pesca (<em>Fisheries<\/em> <em>Framework \u00a0Agreement<\/em>) che a ottobre\u00a0\u00a0 il Regno Unito ha concluso con la Norvegia.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Alcuni commentatori hanno ventilato \u00a0l\u2019ipotesi che nelle trattative \u00a0Londra possa attualmente essere influenzata \u00a0anche dall\u2019attesa sull\u2019esito delle elezioni negli Stati Uniti e quindi dal cambiamento o conferma dell\u2019Amministrazione in carica.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In realt\u00e0 finora i punti da tempo in \u00a0discussione con l\u2018UE appaiono non strettamente correlati \u00a0a tale ipotesi, pur se la stessa avesse una qualche valenza sul piano geopolitico. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Comunque \u00a0pur in caso di esiti positivi delle trattative la tempistica fa ritenere\u00a0 difficile che una piena operativit\u00e0 dell\u2019eventuale accordo possa conseguirsi fin dall\u2019inizio \u00a0del prossimo anno. A tal proposito va infatti ricordato che in UE, in base al TFUE, \u00a0gli accordi in materia di politica commerciale vanno deliberati a maggioranza qualificata.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>V) Nel frattempo il Regno Unito , attivandosi sul piano bilaterale, oltre all\u2019Accordo pesca con la Norvegia ha concluso un accordo di libero scambio con il Giappone e ha negoziato con l\u2019Ucraina una partnership strategica.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Infine, per quanto attiene\u00a0 alla partecipazione alla WTO va tenuta presente l\u2019esigenza, ormai condivisa da tutti i suoi membri ( Italia e UE inclusi),\u00a0 di una riforma \u00a0dell\u2019Organizzazione, indipendentemente dalla posizione dell\u2019attuale amministrazione statunitense e dal suo confronto in atto con la RPC.<\/strong><\/p>\n<p>Fonte: A cura di Lucio Maria Brunozzi tratto dal webinar della Commissione ODCEC sul pricing internazionale, news@icpartners.it &#8211; Riproduzione Riservata<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; MISURE ANTIDUMPING UE E\u00a0 HARD BREXIT I) L\u2019export italiano verso il Regno Unito nel 2019 \u00e8 stato di circa 25 miliardi di euro (10 Md. nel primo semestre 2020) ed \u00e8 il quinto mercato di destinazione del ns. export (Germania 58 Md., Francia 49&#8230;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":12064,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[252,217],"tags":[1526,1532,1535,1529],"class_list":["post-14072","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia","category-news","tag-brexit","tag-regno-unito-e-unione-europea-futuro","tag-ricadute-antidumping-ue-della-brexit","tag-scenari-brexit"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14072"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14072\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14075,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14072\/revisions\/14075"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12064"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}