{"id":14258,"date":"2020-12-09T09:51:23","date_gmt":"2020-12-09T08:51:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icpartners.it\/?p=14258"},"modified":"2021-11-08T11:28:05","modified_gmt":"2021-11-08T10:28:05","slug":"brexit-istruzioni-per-luso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/brexit-istruzioni-per-luso\/","title":{"rendered":"Brexit: Istruzioni per l&#8217;uso"},"content":{"rendered":"<p>Mancano ormai pochi giorni all\u2019effettiva uscita del Regno Unito dall\u2019Unione Europea e si fanno sempre pi\u00f9 febbrili le trattative a livello politico per scongiurare un\u2019uscita senza un accordo, la c.d. <em>hard Brexit<\/em>.<\/p>\n<p>A prescindere comunque da un <em>deal<\/em> o <em>no deal<\/em> che potr\u00e0 in <em>extremis<\/em> arrivare, alcune considerazioni operative circa i riverberi che tale evento porter\u00e0, si possono certamente gi\u00e0 fare, e si possono gi\u00e0 gettare le basi per evitare di essere colti impreparati. Tali riverberi colpiranno in misura maggiore le societ\u00e0 e gli enti che, a diverso titolo, operano con il Regno Unito (per rapporti commerciali intrattenuti o per l\u2019appartenenza a gruppi societari che vedono anche societ\u00e0 britanniche al loro interno), ma non ne andranno indenni anche le persone fisiche che si muoveranno oltre Manica in virt\u00f9 di un distacco (per i lavoratori dipendenti), o semplicemente per motivi di turismo.<\/p>\n<p>Un\u2019analisi dell\u2019Istituto per il Commercio con l\u2019Estero (ICE) ha stimato che le societ\u00e0 italiane (PMI) che intrattengono rapporti commerciali con soggetti stabiliti nel Regno unito siano circa 43.000, il 42% delle quali non abbia esperienze commerciali al di fuori dell\u2019Unione Europea. Per tali PMI, l\u2019impatto della <em>Brexit<\/em> potrebbe essere di rilevante importanza.<\/p>\n<p>L\u2019Accordo di recesso dall\u2019Unione europea da parte del Regno Unito (UK) interessa dunque l\u2019Inghilterra, la Scozia, il Galles e l\u2019Irlanda del Nord. Quest\u2019ultimo territorio, per\u00f2, manterr\u00e0 le regole unionali limitatamente a ci\u00f2 che concerne lo <u>scambio di beni<\/u> di cui si dir\u00e0 qui di seguito, e ci\u00f2 in quanto sarebbe risultato impossibile creare un confine doganale all\u2019interno dell\u2019isola irlandese senza rischiare di destabilizzare un\u2019area che gi\u00e0 in passato aveva mostrato le proprie debolezze (regola di \u201c<em>backstop<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>A far data dal <strong>1\u00b0 gennaio 2021<\/strong> il Regno Unito sar\u00e0 considerato a tutti gli effetti un Paese extra-UE in cui non troveranno pi\u00f9 applicazione tutte le disposizioni e le Direttive comunitarie che legano i Paesi unionali. Le libert\u00e0 fondamentali di movimentazione di beni, servizi, persone e capitali, non si applicheranno pi\u00f9 nei confronto del Regno Unito (con la sola eccezione accennata dello scambio di beni per l\u2019Irlanda del Nord). Sono gi\u00e0 stati istituiti i presidi doganali in entrata ed in uscita dai confini dell\u2019Unione Europea e le operazioni commerciali tra i soggetti localizzati nei diversi territori andranno riqualificati: le operazioni di vendita verso un soggetto stabilito in UK, che fino al 31 dicembre 2020 vengono considerate cessioni intra-UE, andranno riqualificate dal 1\u00b0 gennaio 2021 come esportazioni, mentre le operazioni di acquisto, oggi acquisti intra-UE, diverranno a tutti gli effetti importazioni. Un\u2019unica eccezione \u00e8 prevista dall\u2019Accordo di recesso per quelle operazioni che, iniziate con il trasporto nel 2020 arrivino a destinazione agli inizi del 2021; per tali operazioni potr\u00e0 essere mantenuto lo <em>status<\/em> di operazioni intra-UE. Si render\u00e0 dunque necessaria la valutazione dell\u2019assistenza di uno spedizioniere e l\u2019attribuzione della corretta tariffa doganale alle proprie merci.<\/p>\n<p>Come diretta conseguenza di quanto sopra accennato, le societ\u00e0 che intrattengono rapporti commerciali con soggetti stabiliti in Regno Unito, dovranno fin da subito provvedere a porre in essere una serie di verifiche riguardanti le relazioni in essere, cos\u00ec da poter assicurare la <em>compliance<\/em> alle normative di riferimento ed il corretto trattamento fiscale da riservare alle operazioni realizzate.<\/p>\n<p>Qualora siano <em>in itinere<\/em> dei rapporti commerciali contrattualmente stabiliti, andranno verificati quali sono i termini di resa concordati, e ci\u00f2 in virt\u00f9 del fatto che le operazioni di compravendita prevedranno a carico di quale delle parti spetter\u00e0 l\u2019onere doganale (produzione dei documenti per la dichiarazione doganale, preventiva presentazione dei documenti, pagamento degli eventuali dazi, sdoganamento etc.). Ogni operazione commerciale andr\u00e0 infatti vincolata ad uno specifico regime doganale e, ai fini di una corretta pianificazione doganale, \u00e8 opportuno conoscere tali regimi e scegliere quelli pi\u00f9 adeguati al proprio <em>business model<\/em>.<\/p>\n<p>Come per ogni esportazione con Paesi terzi, sar\u00e0 necessario presentare una dichiarazione DAU contenente le indicazioni dell\u2019operazione e dei partecipanti a questa. Diventa pertanto pi\u00f9 impegnativo porre in essere acquisti o vendite (se fino al 31 dicembre 2020 un\u2019operazione di compravendita comportava la compilazione di 11 campi contenuti nei modelli INTRA, dal 1 gennaio 2021 sar\u00e0 necessario procedere con la compilazione di circa 50 campi del modello DAU). Ricordiamo che la dichiarazione doganale dovr\u00e0 contenere il codice EORI di tutti i soggetti interessati dall\u2019operazione.<\/p>\n<p>I c.d. \u201c<u>regimi doganali definitivi<\/u>\u201d di importazione ed esportazione porteranno ad un diverso trattamento daziario e IVA. Qualora in fatti non venga raggiunto un accordo generalizzato di libero scambio tra UE e UK, sar\u00e0 probabile l\u2019istituzione di dazi (e contromisure daziarie) con conseguente aggravio di valori per i beni immessi in libera pratica o in consumo. Alcune indicazioni in tal senso sono gi\u00e0 disponibili sul sito istituzione dell\u2019Unione Europea. Si ricorda che, per ci\u00f2 che riguarda i prodotti alcolici e soggetti ad accise, il Regno Unito rientra tra i territori che applicano le accise. L\u2019IVA andr\u00e0 accertata, liquidata e riscossa in sede di sdoganamento, venendo meno il regime del <em>reverse charge<\/em> consentito per le operazioni intra UE. Anche la documentazione a supporto delle operazioni commerciali subir\u00e0 delle modifiche, sia in termini di tipologia di documentazione, sia in termini di contenuti della stessa. Innanzitutto quelle che erano operazioni di vendita di beni ex art. 41 D.L. 331\/93 diverranno generalmente operazioni non imponibili ex art. 8 DPR 633\/72, cos\u00ec come le operazioni di acquisto, oggi art. 38 D.L. 331\/93, diverranno art. 67 DPR 633\/72.<\/p>\n<p>Non si tratter\u00e0 per\u00f2 di una semplice ridenominazione delle operazioni commerciali; cambieranno infatti soprattutto le prove documentali necessarie a provare l\u2019avvenuta realizzazione delle stesse. Se infatti per le operazioni unionali le regole contenute nelle c.d. <em>quick fixes<\/em> ci permettono di portare una serie di prove documentali a dimostrazione che la merce ha lasciato il territorio di un Paese UE per raggiungerne un altro dell\u2019Unione, dal 1 gennaio 2021 per poter provare la cessione di beni ad un soggetto stabilito nel Regno Unito, il cedente italiano necessiter\u00e0 del \u201c<em>visto uscire<\/em>\u201d della dogana o del codice MRN (<em>movment reference number<\/em>) entro 120 giorni che certifichi l\u2019avvenuta uscita della merce dal territorio unionale, pena l\u2019obbligo di autofatturazione e versamento dell\u2019IVA.<\/p>\n<p>Un\u2019attenzione particolare andr\u00e0 posta ai casi in cui il venditore italiano preveda un termine di resa della merce DDT (reso sdoganato); in questi casi sar\u00e0 necessario per il soggetto venditore aprire una posizione fiscale nel Regno Unito in quanto esso sar\u00e0 l\u2019obbligato all\u2019adempimento doganale ed al versamento del relativo onere. Cambieranno in maniera sensibile anche le operazioni legate al <em>consignment stock<\/em>, fino ad oggi gestite come mera movimentazione di merce all\u2019interno dell\u2019Unione, ma che diverr\u00e0 a tutti gli effetti una operazione extra-UE con conseguente necessit\u00e0 di apertura di una posizione IVA in territorio del Regno Unito. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per i casi di perfezionamento (anche chiamato \u201cconto lavoro\u201d).<\/p>\n<p>Si ritiene utile segnalare l\u2019opportunit\u00e0 di una verifica fin d\u2019ora circa l\u2019adeguamento dei gestionali aziendali per evitare che le operazioni poste in essere a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2021 da o verso UK possano essere trattate in automatico alla stregua di quelle gi\u00e0 realizzate in precedenza a tale data (articoli di non imponibilit\u00e0, documenti di accompagnamento della merce, errata inclusione negli elenchi riepilogativi, etc.).<\/p>\n<p>Stesso destino, <em>mutatis mutandis<\/em>, \u00e8 previsto in tema di servizi (questa volta per tutti i territori facenti parte del Regno Unito). In merito ai servizi generici, le fatture emesse non seguiranno pi\u00f9 la logica dell\u2019inversione contabile, ma saranno assoggettate all\u2019art. 21 c. 6-bis DPR 633\/72, mentre le fatture ricevute per servizi prestato da soggetto passivo d\u2019imposta UK, saranno soggette ad autofattura per l\u2019IVA, non pi\u00f9 ad integrazione in fattura.<\/p>\n<p>Ulteriore profilo di cambiamento in ambito commerciale sar\u00e0 quello dell\u2019impossibilit\u00e0 da parte di un soggetto passivo d\u2019imposta del Regno Unito di identificarsi direttamente, qualora richiesto, in un Paese dell\u2019Unione Europea, avendo come unica soluzione quella di nominare un rappresentante fiscale, con probabile maggior onere a carico del medesimo soggetto. Del pari, non trovando pi\u00f9 applicazione la Direttiva comunitaria del 2009, questi non potr\u00e0 pi\u00f9 richiedere il rimborso dell\u2019IVA direttamente all\u2019amministrazione finanziaria dello Stato di residenza. All\u2019art. 51 c. 3 dell\u2019Accordo di recesso \u00e8 unicamente prevista la possibilit\u00e0, entro il 31 marzo 2021, di richiedere il rimborso dell\u2019IVA versata nel 2020 in Italia da un soggetto passivo stabilito in UK, o viceversa pagata in UK da un soggetto passivo stabilito in Italia.<\/p>\n<p>Ma i cambiamenti non si limiteranno unicamente ai rapporti diretti tra i soggetti intervenuti in una operazione commerciale. Si pensi al caso di una societ\u00e0 italiana che acquista componenti realizzati da un fornitore del Regno Unito da includere poi all\u2019interno del prodotto finito dell\u2019italiana. A decorrere dal 2021 non si potr\u00e0 pi\u00f9 considerare tali componenti come di origine unionale mettendo, in alcuni casi, in discussione <em>tout court<\/em> l\u2019origine preferenziale del prodotto esportato dall\u2019italiana.<\/p>\n<p>Ulteriori possibili implicazioni <em>hard Brexit<\/em> potrebbero derivare dal fatto che non vi sarebbe pi\u00f9 un impegno all\u2019automatico mutuo riconoscimento delle sentenze pronunciate. Si consiglia dunque una verifica dei fori competenti previsti nei contratti in essere e di considerare tale aspetto nei futuri impegni contrattuali.<\/p>\n<p>In tema di imposizione indiretta, un accenno va infine fatto anche al tema delle vendite a distanza (vendite on-line), e nello specifico per le vendite B2C, in quanto si render\u00e0 certamente necessaria, per le societ\u00e0 italiane che effettuano vendite attraverso tale canale, l\u2019apertura di una posizione IVA al fine di adempiere localmente agli obblighi di legge di liquidazione e versamento dell\u2019imposta, anche per un numero limitato di operazioni e per valori non significativi (limite \u00a3135).<\/p>\n<p>Modifiche rilevanti sono previste anche in tema di imposizione diretta in quanto, con l\u2019uscita dall\u2019Unione Europea, nel Regno Unito non troveranno pi\u00f9 applicazione, ad esempio, la Direttiva \u201cmadre figlia*\u201d per ci\u00f2 che concerne il trattamento da riservare ai dividendi distribuiti, o la Direttiva \u201cinteressi e canoni**\u201d, con conseguente applicazione delle ordinarie regole fiscali o delle disposizioni di maggior favore contenute nella Convenzione contro le doppi imposizioni stipulata tra Italia e Regno Unito nel 1990.<\/p>\n<p>Ulteriori implicazioni fiscali si prevedono per le operazioni straordinarie di fusioni, scissioni e conferimenti d\u2019azienda, oltre che di scambio di azioni, dove non sar\u00e0 applicabile il principio di neutralit\u00e0 fiscale, cos\u00ec come sar\u00e0 prevista l\u2019<em>exit<\/em> <em>tax<\/em> dall\u2019emersione dei plusvalori in caso di trasferimento della residenza fiscale delle persone giuridiche.<\/p>\n<p>Potranno, infine, trovare applicazione le regole fiscali di tassazione per trasparenza delle societ\u00e0 estere controllate (<em>CFC rules<\/em>) qualora in Regno Unito, come paventato, intenda attrarre investimenti diretti esteri attraverso l\u2019applicazione di regimi fiscali (anche speciali) di favore.<\/p>\n<h6><\/h6>\n<h6><em>*<\/em> <em>Direttiva 2011\/96\/CE trasfusa nell\u2019art. 27-bis del DPR 600\/1973<\/em><\/h6>\n<h6><em>**<\/em> <em>Direttiva 2003\/49\/CE trasfusa nell\u2019art. 26-quater del DPR 600\/1973<\/em><\/h6>\n<h6>Fonte: elaborazioni a cura di IC&amp;Partners, <a href=\"mailto:news@icpartners.it\">news@icpartners.it<\/a> \u2013 riproduzione riservata<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mancano ormai pochi giorni all\u2019effettiva uscita del Regno Unito dall\u2019Unione Europea e si fanno sempre pi\u00f9 febbrili le trattative a livello politico per scongiurare un\u2019uscita senza un accordo, la c.d. hard Brexit. 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