{"id":15054,"date":"2021-09-26T10:47:19","date_gmt":"2021-09-26T08:47:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icpartners.it\/?p=15054"},"modified":"2021-11-08T11:25:49","modified_gmt":"2021-11-08T10:25:49","slug":"la-cina-vara-nuove-norme-a-tutela-delle-informazioni-personali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icpartners.it\/en\/la-cina-vara-nuove-norme-a-tutela-delle-informazioni-personali\/","title":{"rendered":"La Cina vara nuove norme a tutela delle informazioni personali"},"content":{"rendered":"<p>La Cina si accinge ad adottare importanti riforme in materia di tutela dei dati personali. Il 1\u00b0 maggio 2021 \u00e8 entrato in vigore il \u201cRegolamento sulle informazioni personali necessarie per le Applicazioni mobili\u201d grazie al quale il consumatore cinese potr\u00e0 rifiutare di fornire dati che non sono necessari per la fruizione di un&#8217;applicazione mobile senza che questo rifiuto possa impedire l\u2019utilizzo dell\u2019applicazione (le applicazioni mobili potranno raccogliere solo le informazioni personali considerate necessarie dalla legge per garantire ai consumatori l\u2019accesso ai servizi).<\/p>\n<p>Una disciplina pi\u00f9 organica in materia di tutela delle informazioni personali sar\u00e0 garantita dall\u2019entrata in vigore dal 1\u00b0 novembre 2021 della Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali di cui \u00e8 stata gi\u00e0 pubblicata una prima bozza che appare ispirata alla disciplina del GDPR in vigore nell\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p>In base all&#8217;art. 3 della Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali, tale normativa si applicher\u00e0 alle organizzazioni e alle persone che gestiscono le informazioni personali di persone fisiche entro i confini della Repubblica popolare cinese. Inoltre, \u00e8 prevista un\u2019applicazione extraterritoriale della normativa (ovvero anche quando i gestori delle informazioni non hanno sede in Cina) se la gestione delle informazioni personali ha come scopo quello di fornire prodotti o servizi a persone fisiche residenti in Cina, quando si conducono analisi o valutazioni delle attivit\u00e0 di persone fisiche che si trovano all&#8217;interno dei confini cinesi, nelle altre circostanze previste da leggi o regolamenti amministrativi.<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 della Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali definisce \u201cinformazioni personali\u201d tutti i tipi di informazioni registrate con mezzi elettronici o altri mezzi relativi a\u00a0persone fisiche\u00a0identificate\u00a0o identificabili, escluse le informazioni che sono state rese anonime (una definizione che richiama il concetto di &#8220;dati personali&#8221; del GDPR); lo stesso articolo specifica che per &#8220;trattamento&#8221; si intende la raccolta, l&#8217;archiviazione, l&#8217;utilizzo, l&#8217;elaborazione, la trasmissione, la fornitura, la pubblicazione delle informazioni personali. Una figura importante prevista dalla Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali \u00e8 il \u201cGestore delle informazioni personali&#8221; nella quale rientrano le organizzazioni e gli individui che determinano autonomamente le finalit\u00e0 di trattamento, i metodi di trattamento e altre questioni relative al trattamento delle informazioni personali.<\/p>\n<p>I principi dettati dalla Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali richiamano quelli del GDPR:<\/p>\n<ul>\n<li>correttezza, legalit\u00e0 e buona fede: ai sensi dell&#8217;art. 5, devono essere adottati\u00a0metodi leciti e appropriati\u00a0per il trattamento delle informazioni personali\u00a0ed \u00e8\u00a0vietato\u00a0gestire le informazioni personali in modo fraudolento e fuorviante;<\/li>\n<li>limitazione delle finalit\u00e0 e minimizzazione dei dati: secondo l&#8217;art. 6, il trattamento delle informazioni personali deve avere uno scopo chiaro e ragionevole nonch\u00e9 limitato all\u2019ambito necessario per realizzare lo scopo del trattamento (\u00e8\u00a0vietato\u00a0condurre operazioni di trattamento delle informazioni personali estranee allo scopo del trattamento);<\/li>\n<li>pubblicit\u00e0 e trasparenza: in base all&#8217;art. 7, le regole relative al trattamento delle informazioni personali\u00a0adottate dal gestore delle informazioni devono essere\u00a0comunicate chiaramente al fine di assicurare ampia pubblicit\u00e0 e trasparenza;<\/li>\n<li>accuratezza: l&#8217;art. 8 prevede che, al fine di realizzare lo scopo del trattamento, le informazioni personali trattate devono essere accurate e aggiornate in modo tempestivo;<\/li>\n<li>sicurezza e responsabilit\u00e0: ai sensi dell&#8217;art. 9, il gestore delle informazioni personali si assume la responsabilit\u00e0 delle attivit\u00e0 di trattamento delle informazioni personali e deve adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare la loro sicurezza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali prevede che la base giuridica per il trattamento dei dati possa essere rappresentata dal consenso (libero ed esplicito) del soggetto interessato, dalla necessit\u00e0 di concludere o\u00a0adempiere\u00a0un contratto di cui l&#8217;interessato \u00e8 parte, dalla necessit\u00e0 di adempiere a\u00a0doveri e responsabilit\u00e0 previsti dalla legge, dalla necessit\u00e0 di rispondere, in situazioni di emergenza, a incidenti che mettono in pericolo la salute delle persone fisiche o la sicurezza dei loro beni, dall\u2019esigenza di comunicare notizie o condurre (entro un ambito ragionevole) una vigilanza sulla pubblica opinione, dalle altre circostanze previste da leggi e regolamenti amministrativi.<\/p>\n<p>In base alla Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali, i soggetti interessati hanno diritti analoghi a quelli previsti dal GDPR:<\/p>\n<ul>\n<li>il diritto\u00a0di conoscere e il diritto di decidere in merito alle proprie informazioni personali, nonch\u00e9 quello di limitare o rifiutare il trattamento delle proprie informazioni personali da parte di altri;<\/li>\n<li>il\u00a0diritto di chiedere ai gestori delle informazioni l\u2019accesso alle proprie informazioni personali e poterle copiare;<\/li>\n<li>il\u00a0diritto di richiedere ai gestori delle informazioni la correzione o il completamento delle\u00a0proprie informazioni personali;<\/li>\n<li>il diritto di revocare il consenso al trattamento e chiedere al gestore delle informazioni l\u2019eliminazione delle\u00a0proprie informazioni personali;<\/li>\n<li>il diritto di chiedere ai gestori di\u00a0informazioni personali di spiegare le regole che disciplinano il trattamento delle informazioni personali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;art. 51 della Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali prevede che i gestori delle informazioni debbano nominare una persona responsabile della supervisione delle attivit\u00e0 di trattamento delle informazioni personali nonch\u00e9 delle misure di protezione adottate a tutela delle informazioni personali.<\/p>\n<p>In caso di violazione di questa normativa, sono previste pesanti sanzioni che, nei casi pi\u00f9 gravi possono arrivare fino a 50 milioni CNY o una somma pari al 5% del fatturato dell&#8217;anno finanziario precedente, oltre alla revoca delle licenze commerciali o professionali (la persona direttamente responsabile della violazione pu\u00f2 essere punita con una sanzione\u00a0tra 10.000 e 1 milione CNY).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: elaborazioni a cura di IC&amp;Partners Asia,\u00a0 <a href=\"mailto:news@icpartners.it\">news@icpartners.it<\/a> \u2013 riproduzione riservata<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Guarda ora Export Talks \u2013 Focus Cina presente sul nostro canale YouTube<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/PDGwbqxH8gg\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" 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