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Il contratto di lavoro in Cina – IC&Partners
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Il contratto di lavoro in Cina

Gli elementi principali del contratto di lavoro

In Cina, la Labor Contract Law prevede che, per costituire validamente il rapporto di lavoro, il contratto tra datore di lavoro e dipendente debba essere redatto per iscritto e debba essere stipulato entro un mese dalla data in cui il datore di lavoro ha iniziato a ricevere le prestazioni del dipendente; nel caso in cui il contratto non sia stipulato entro la fine del primo mese, il dipendente ha diritto a percepire il doppio dello stipendio per l’intero periodo in cui il datore di lavoro non ha rispettato l’obbligo di sottoscrivere un contratto scritto; se questo inadempimento dovesse protrarsi per oltre un anno, il dipendente potrà pretendere la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.

Il contratto deve riportare i dati relativi a datore di lavoro e lavoratore, la durata del rapporto di lavoro, la descrizione delle mansioni del dipendente, il luogo di esecuzione della prestazione, la descrizione delle condizioni di lavoro e la protezione contro i rischi per la salute, l’orario di lavoro, i riposi ed i congedi, la retribuzione ed i contributi previdenziali.

Inoltre, il datore di lavoro e il dipendente possono concordare di inserire nel contratto elementi ulteriori come il periodo di prova, la formazione, l’obbligo di riservatezza, l’obbligo di non concorrenza, le prestazioni previdenziali integrative.

Nel corso del rapporto di lavoro, sia il datore di lavoro che il dipendente devono rispettare gli obblighi derivanti dal contratto e dalla normativa vigente. In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare ai dipendenti puntualmente la retribuzione che è stata concordata nel contratto di lavoro; se l’azienda è inadempiente, il dipendente potrà agire in giudizio per ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro.

Nel corso del rapporto di lavoro, le parti possono concordare modifiche al contratto di lavoro (inclusa una variazione della retribuzione pagata al dipendente o un cambio delle sue mansioni) sottoscrivendo un nuovo accordo, anche nella forma di allegato al contratto vigente.

La durata del contratto e l’orario di lavoro

I contratti di lavoro in Cina possono essere stipulati a tempo determinato, a tempo indeterminato oppure con una scadenza legata alla realizzazione di una determinata opera o servizio al compimento del quale il rapporto di lavoro si scioglie.

Infatti, normalmente le parti possono liberamente concordare se sottoscrivere un contratto a tempo determinato (fissando fin dall’inizio la durata del contratto di lavoro e indicando la data di scadenza) oppure stipulare un contratto a tempo indeterminato (ovvero senza determinare un termine finale di durata del contratto).

In alcuni casi, la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato è prevista come obbligatoria dalla legge: in particolare, dopo il secondo rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato, l’azienda che vuole ulteriormente rinnovare il rapporto di lavoro dovrà stipulare un contratto a tempo indeterminato; inoltre, se il dipendente ha lavorato per la stessa azienda per 10 anni consecutivi, in presenza di un rinnovo del rapporto di lavoro, è richiesta la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, si presume che il datore di lavoro e il dipendente abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando il datore di lavoro ometta di stipulare un contratto di lavoro scritto entro un anno dalla data di avvio dell’esecuzione della prestazione.

Il numero di ore lavorative settimanali non può superare le 40 ore; oltre questo limite, il datore di lavoro dovrà corrispondere una retribuzione con le maggiorazioni previste per le ore di straordinario (che comunque non possono superare le 36 ore settimanali): al dipendente spetta il 150% della retribuzione normale in caso di lavoro straordinario durante un giorno feriale, il 200% della retribuzione normale in caso di lavoro effettuato durante giorni di riposo, il 300% della retribuzione normale in caso di straordinario effettuato durante giorni di festività nazionali.

Dopo un anno di impiego presso lo stesso datore di lavoro, il dipendente ha diritto al godimento di un periodo di ferie annuali retribuite (il numero dei giorni di riposo aumenta con il crescere degli anni di servizio); la normativa cinese prevede, inoltre, il diritto del lavoratore a congedi per malattia, matrimonio, maternità, motivi di famiglia e lutto.

Il periodo di prova

Nel contratto di lavoro può essere previsto un solo periodo di prova la cui durata (non prorogabile) dipende dal tipo di contratto sottoscritto: se il contratto di lavoro ha una durata non inferiore a tre mesi ma non superiore ad un anno, il periodo di prova non può essere superiore ad un mese; per i contratti di lavoro con una durata superiore ad un anno ma inferiore a 3 anni, il periodo di prova non può essere superiore a due mesi; se la durata del contratto non è inferiore a 3 anni oppure si tratta di un contratto a tempo indeterminato, il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi. Non è ammessa la stipulazione di un periodo di prova per i contratti di lavoro con un termine inferiore a 3 mesi o con scadenza legata alla realizzazione di una determinata opera o servizio.

La retribuzione del dipendente durante il periodo di prova non può essere inferiore al livello retributivo più basso applicato in azienda per lo stesso lavoro o inferiore all’80% della retribuzione concordata nel contratto di lavoro per lo stesso dipendente (dopo il periodo di prova) e non può essere inferiore ai livelli retributivi minimi in uso nel luogo in cui ha sede l’impresa.

Durante il periodo di prova, il dipendente può recedere dal contratto di lavoro con un preavviso di 3 giorni. Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza preavviso se, durante il periodo di prova, è dimostrato che egli non possiede le qualifiche richieste per l’assunzione.

Il lavoro part-time

Per lavoro a tempo parziale (o part-time) si intende una forma di lavoro per la quale la retribuzione viene calcolata principalmente su base oraria; in Cina, il dipendente part-time non può  lavorare mediamente più di 4 ore al giorno e complessivamente non più di 24 ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro.

In caso di lavoro a tempo parziale, non c’è l’obbligo di stipulare il contratto in forma scritta e (a differenza del contratto a tempo pieno) non è previsto il pagamento di alcuna indennità di fine rapporto a seguito di licenziamento del dipendente.

Non  è vietato per il dipendente a tempo parziale stipulare altri contratti di lavoro a tempo parziale; tuttavia, il contratto di lavoro stipulato successivamente non deve pregiudicare l’esecuzione di quello stipulato in precedenza.

Nel caso di contratto a tempo parziale, non può essere previsto un periodo di prova; tuttavia, nell’ambito di un rapporto part-time, sia il datore di lavoro che il dipendente possono recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione all’altra parte.

La retribuzione oraria pagata per il lavoro a tempo parziale non può essere inferiore alla retribuzione oraria minima prescritta dall’autorità governativa locale in cui ha sede l’impresa ed il periodo per il calcolo e per il pagamento della retribuzione non può essere superiore a quindici giorni (a differenza della normale retribuzione mensile prevista per i contratti a tempo pieno).

Per maggiori informazioni in materia e per ricevere assistenza in Cina compilare il seguente form.

Fonte: elaborazione e redazione a cura di IC&Partners Asia sede Cina