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Incoterms 2020, resta la clausola Ex Works – IC&Partners
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Incoterms 2020, resta la clausola Ex Works

Nei giorni scorsi la Camera di Commercio Internazionale (ICC) di  Parigi ha pubblicato l’edizione aggiornata degli Incoterms che entreranno in vigore il 1 gennaio 2020, introducendo nuove definizioni dei costi e delle responsabilità incombenti sui soggetti coinvolti in una transazione commerciale.

Gli Incoterms (International commercial terms) rappresentano una serie di termini commerciali utilizzati nelle transazioni commerciali validi in tutto il mondo e definiscono le competenze di ciascun operatore coinvolto in termini di consegna ripartendone le responsabilità.

Cosa resta invariato rispetto agli Incoterms 2010:

  • La clausola Ex Works (EXW)

È la più diffusa tra gli incoterms e la preferita dai venditori in quanto disciplina che durante il tragitto delle merci, costi e rischi del trasporto sono a carico dell’acquirente. Resta però obbligato il venditore ad assistere quest’ultimo nell’ottenimento di qualsiasi documento venga richiesto dal Paese di esportazione o transito.

La ICC consiglia di limitare la clausola al commercio nazionale in quanto restano le questioni fiscali relative al visto uscire doganale, alla prova della cessione intra UE, alla modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali e dei documenti accessori, all’identificazione dell’esportatore non stabilito nel territorio o ancora all’identificazione del titolare di eventuali autorizzazioni o licenze. Il consiglio è vendere la merce almeno con la resa FcA in modo da avere almeno la bolla doganale per il controllo del visto uscire.

  • La clausola Free Carrier (FCA)

Resta sostanzialmente invariata la clausola FCA seppur introduce un elemento di novità: l’acquirente può richiedere al proprio vettore di consegnare al venditore la polizza di carico così da rendere possibile l’emissione della lettera di credito.

  • La clausola Delivert duty Paid (DDP)

Resta anche il DdP con cui le formalità doganali vengono tutte imputate in capo al venditore, si tratta di un termine molto utilizzato nel settore dei corrieri e negli scambi infragruppo che però o era il venditore di curare le operazioni di sdoganamento nel paese di importazione.

Cosa cambia rispetto agli Incoterms 2010:

  • La clausola Delivert at Terminal (DAT)

La clausola DAT si trasforma in DPU Delivered at Piace Unloaded, il quale prevede che la consegna può avvenire in qualsiasi posto e non più necessariamente presso un terminal portuale, prevedendo inoltre che le parti possono provvedere da sé al trasporto senza ricorrere necessariamente ad un vettore terzo.

  • La clausola Cost, Insurance and Freight (CIF)

Cambia la clausola CIF. Nella versione precedente si prevedeva uno standard assicurativo minimo in fascia C nello standard attuale si prevede un innalzamento dello standard assicurativo grazie all’associazione con la clausola all risk di fascia A.

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Fonte: redazione a cura di IC&Partners