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Una nuova definizione di società di partecipazione non finanziaria – IC&Partners
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Una nuova definizione di società di partecipazione non finanziaria

E’ da poco entrata in vigore la nuova definizione di società di partecipazione non finanziaria e assimilati così come introdotta del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD1) che modifica l’articolo 162-bis Tuir.

Secondo la nuova definizione sono società di partecipazione non finanziaria i soggetti che “esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”. Tale attività si presume prevalente quando, in base ai dati del bilancio approvato dell’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (ad esempio i finanziamenti erogati alle partecipate) sono superiori al 50% dell’attivo patrimoniale.

La conseguenza evidente di questa proposta di testo normativo è la soppressione di qualsivoglia riferimento al dato economico. Per la qualifica di “società di partecipazione non finanziaria”, anno per anno, è sufficiente che l’attivo patrimoniale, rappresentato da partecipazioni in società e altre attività finanziarie connesse, calcolato in base ai valori esposti nel bilancio approvato, sia maggiore del 50% del totale dell’attivo.

L’effetto immediato che si trae da questo testo è che, anche società del tutto industriali quanto a core business, ove investano una parte rilevante delle proprie attività in partecipazioni in altre attività operative e magari provvedano a finanziarne l’attività, potrebbero superare tale parametro patrimoniale e quindi essere qualificate alla stregua di “società di partecipazione non finanziaria”.

Rispetto alla precedente versione, non essendo considerati i dati economici, gli effetti che si possono riassumere sono di 2 tipologie:

  • Obbligo di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari ex articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010 con obbligo altresì di provvedere alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI);
  • Una maggiore aliquota irap prevista per i soggetti che producono reddito da attività tipicamente finanziaria.

L’entrata in vigore, stando all’articolo 13 del D.Lgs, è prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Pertanto sarà necessario per l’anno 2018 valutare se la vostra società è obbligata a istituire l’Archivio dei rapporti finanziari.

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