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CESSIONI INTRA-UE: i documenti per provare la spedizione della merce in un altro Stato ai fini IVA – IC&Partners
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CESSIONI INTRA-UE: i documenti per provare la spedizione della merce in un altro Stato ai fini IVA

L’inizio del nuovo anno porterà novità anche in materia di cessioni intracomunitarie. Dal 1° gennaio 2020, infatti, entrerà in vigore il regolamento (UE) 2018/1912, apportando delle modifiche al regolamento (UE) n. 282/2011 relativo alle esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.

L’aspetto più rilevante riguarda l’introduzione nel regolamento n. 282/2011 dell’Articolo 45 bis, che per la prima volta individua i documenti probatori necessari per accertare la natura intracomunitaria della cessione. Si tratta di un aspetto dal rilievo affatto marginale: tale prova, infatti, consente al venditore-cedente di qualificare l’operazione come “non imponibile”, in quanto soggetta esclusivamente all’imposizione IVA prevista dallo Stato di destinazione della merce (questo il principio dettato dall’art. 41 del d.l. 30 agosto 1993 n. 331).

Il regime probatorio delineato dalla nuova normativa è articolato, ma sintetizzabile come segue. Il venditore interessato può dimostrare il carattere intracomunitario della cessione, alternativamente:

  1. dichiarando di aver provveduto personalmente (o per mezzo di un vettore) alla spedizione/trasporto della merce nello Stato di destinazione (par. 1, lett. a), o
  2. esibendo una dichiarazione rilasciata dall’acquirente con il quale quest’ultimo attesta di aver provveduto personalmente (o per mezzo di un vettore) al trasporto della merce nello Stato di destinazione (par. 1, lett. b).

In ambo i casi, il venditore deve accompagnare la dichiarazione – propria (par. 1, lett. a) o resa dall’acquirente (par. 1, lett. b) – con ulteriori documenti tesi a corroborare quanto attestato. Nel dettaglio, si richiede che il venditore offra, alternativamente:

  1. due documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (quali un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere);
  2. un documento appartenente alla categoria (i), unitamente ad un documento appartenente alle seguenti categorie:
  1. polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  2. documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es., notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  3. ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

La nuova regolamentazione comporterà non pochi grattacapi nelle ipotesi, assai frequenti, in cui è il compratore a farsi carico della spedizione/trasporto della merce acquistata: ad es., in una compravendita che incorpora l’Inconterm® EXW (Ex Works – Franco fabbrica). In questi casi, in base alla nuova disciplina, il venditore che desidera dimostrare la cessione intra-UE dovrà richiedere al compratore di rilasciare la dichiarazione attestante la spedizione/trasporto della merce a proprio carico.

Cosa succede nell’ipotesi in cui il compratore non offre spontaneamente tale documentazione? Il nuovo Articolo 45 bis prova a disinnescare il problema stabilendo che “L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta […] entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione”.

L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, con la risposta ad interpello resa in data 8 aprile 2019, n. 100, ha preso atto del nuovo regime sancito dall’art. 45 bis del regolamento (UE) 2018/1912, evidenziando tuttavia come sia ancora attuale quanto stabilito dall’Agenzia con la risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008, secondo cui “nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il […] documento di trasporto, la prova […] potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”.

Per maggiori informazioni in materia e per ricevere assistenza sulla tematica compilare il seguente form.

Fonte: elaborazione e redazione a cura dell’Avv. Serena A. L. Corongiu, Ph. D.