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Decreto Liquidità – Il quadro dei principali incentivi per la finanza anti COVID19 a disposizione delle imprese italiane – IC&Partners
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Decreto Liquidità – Il quadro dei principali incentivi per la finanza anti COVID19 a disposizione delle imprese italiane

Il Decreto “liquidità” n° 23 del 8 Aprile prevede una serie di interventi in tema di liquidità, da erogare a favore delle imprese, mediante finanziamenti bancari garantiti dallo Stato e da altri soggetti quali i Fondi di Garanzia Centrale (MCC), SACE e i Confidi.

Nello specifico le misure riguardano:

Medie e Grandi imprese. Le garanzie di cui all’art. 1 del d.l. 23/2020 sono destinate a grandi Imprese e prevedono l’intervento (garanzia) di SACE che garantisce il finanziamento erogato dalla banca, la garanzia SACE inoltre è anche contro garantita dallo Stato, per le PMI che hanno esaurito il plafond di garanzia oltre a Grandi Imprese non PMI.

PMI e PIVA: Le garanzie di cui all’art. 13 prevedono l’intervento del Fondo di Garanzia Centrale legge 662/96 che rilascia la garanzia sul finanziamento erogato dalla Banca, la garanzia MCC è contro garantita dallo Stato, il CONFIDI interviene in alcune ipotesi di consolido.

Le garanzie sono gratuite, il plafond massimo è 5 mln ca, l’importo garantito varia dall’80% al 100%.



Strumenti SACE

La Sace interviene in due fasi: Lato liquidità per le Medie e GI e Lato Garanzia per le PMI

Lato liquidità con lo strumento Liquidità Mid e Large Corporate

Vediamo nel dettaglio lo strumento.

Beneficiari:

Medie e Grandi imprese italiane colpite dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus

Come funziona

I finanziamenti saranno concessi preferibilmente in cofinanziamento con il sistema bancario con quota CDP tra i 5 e i 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi.

Potranno richiedere questo tipo di operatività le imprese caratterizzate dai seguenti requisiti:

  • fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro;
  • presenza di un danno da emergenza COVID-19, dimostrabile, pari almeno ad una riduzione del fatturato del 10% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Le esigenze di liquidità supportate dal finanziamento potranno essere funzionali a:

  • investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile, green economy;
  • iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all’estero
  • realizzazione di opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità.

L’impresa rimborsa il finanziamento in unica soluzione alla scadenza (bullet), con il pagamento semestrale posticipato degli interessi.
Le condizioni economiche della concessione del finanziamento rispettano le condizioni di mercato, in base a classe di rating dell’azienda beneficiaria e durata.

Lato garanzia: Garanzie Finanziarie di breve termine

Beneficiari

PMI e Medie Imprese (fino a 50 milioni di euro di fatturato) che operano in qualsiasi settore colpite dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus con fatturato export e portafoglio ordini estero attivo

Come funziona:

Lo strumento permette:

  • Accesso facilitato a finanziamenti di breve termine per sostenere il circolante; 
  • Incremento delle linee di fido disponibili presso sistema bancario;
  • Rilascio della garanzia fino al 50% al sistema bancario per agevolare l’erogazione di nuovi finanziamenti di breve termine finalizzati al finanziamento del circolante (ad esempio per necessità di materie prime, scorte di magazzino, semilavorati ma non solo) legato ad operatività con l’estero. La linea di credito a supporto del circolante potrà avere una durata massima di 18 mesi e non prevede vincoli sull’importo del finanziamento.



Strumenti art. 13 del DL a favore delle PMI e PIVA

Prestiti fino a 25.000 euro

Secondo il decreto, saranno ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie imprese e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), purché tali finanziamenti:

  • prevedano un periodo di preammortamento di 24 mesi;
  • abbiano una durata massima di n° 72 mesi;
  • siano di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (nella normalità dei casi si tratta dell’anno fiscale 2018) ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro;

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

tasso del prestito: circa il 1,20% annuo compreso di spese di istruttoria, commissioni varie, etc (da verificare con i vari Istituti di Credito).

Per tali finanziamenti la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione e il soggetto finanziatore (Banca) eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo (MCC).

Sotto l’aspetto pratico, la novità è che garante del finanziamento sarà il “Fondo di garanzia per le Pmi”. Ad oggi, per richiedere un prestito garantito dal fondo, l’impresa deve rivolgersi alla banca ove richiede il finanziamento e deve predisporre ed avere a disposizione per la consegna (tutto via mail, in PDF).

Richiesta della garanzia del fondo, compilando una domanda già predisposta nella modulistica da MCC denominata: “Allegato 4 – bis –Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità”;

Altra dichiarazione, eventualmente richiesta dalla Banca, ove l’impresa dichiari che la richiesta garanzia è l’unica presentata ai sensi dell’art. 13 lett. m. del d.l. 23/2020.

Alcuni dati richiesti dal modello devono essere reperiti presso il proprio commercialista e consulente del lavoro, in particolare, è necessario avere:

  • Modello unico 2019 redditi 2018 (tutti i soggetti tranne SRL e SPA)
  • Bilancio depositato per anno 2018 (per SRL e SPA)
  • Elenco aiuti su sito RNA (vedi istruzioni per reperirle)
  • Occupati ULA anno 2018
  • Bilancio 2018 per tutti i soggetti in contabilità ordinaria diverse da società di capitali
  • Bilancio 2019 (anche provvisorio) per tutti i soggetti in contabilità ordinaria, meglio se riclassificati CE

Prestiti fino a 800.000 euro

Per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro e dipendenti inferiori a n 499, la garanzia sarà pari al 100% (90% MCC + 10% CONFIDI). I prestiti devono essere d’importo non superiore al  25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale 2019, sempre massimo euro 800.000,00.

Le principali condizioni sono:

  • prevedano l’inizio del rimborso del capitale fin da subito, senza preammortamento;
  • abbiano una durata massima di n° 72 mesi;
  • siano di importo non superiore ai due parametri sopra indicati e comunque non superiore a 800.000 euro;
  • la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

tasso del prestito: qui il tasso è correlato al rating della società oltre alle spese di istruttoria, commissioni varie per presentazione domanda MCC, etc (da verificare con i vari Istituti di Credito).

Prestiti fino a 5.000.000 euro

Per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro e dipendenti inferiori a n 499, la garanzia sarà pari al 90%. I prestiti devono essere d’importo non superiore al  25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale 2019, sempre massimo euro 5.000.000,00.

Le principali condizioni sono:

  • prevedano l’inizio del rimborso del capitale fin da subito, senza preammortamento;
  • abbiano una durata massima di n° 72 mesi;
  • siano di importo non superiore ai due parametri sopra indicati e comunque non superiore a 5.000.000 euro;
  • la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

tasso del prestito: qui il tasso è correlato al rating della società oltre alle spese di istruttoria, commissioni varie per presentazione domanda MCC, etc (da verificare con i vari Istituti di Credito).

In ipotesi di rinegoziazione di debiti bancari ( da capire cosa considerare: leasing, mutui,fidi, sbf), rimane da capire se si applicano comunque i massimali sopra oppure per questo caso si prende debito + 10%.

Procedura

In questi due ultimi casi occorrerà procedere alla consueta istruttoria ordinaria del finanziamento presso la banca per la verifica del bilancio e più in generale del merito creditizio.

Quindi le tempistiche saranno abbastanza lunghe vista anche il periodo di emergenza e le tempistiche ordinariamente previste e la documentazione a corredo della pratica, oltre a prevedere i documenti di cui alla domanda “semplificata”, dovrà necessariamente essere supportata da un Business plan, dati andamentali 2020 e motivazioni maggiormente specifiche in relazione all’utilizzo.

Fino a quando non arriva l’OK da parte del Mediocredito Centrale in relazione alla garanzia richiesta la Banca non eroga il prestito.

Potranno inoltre accedere al Fondo anche imprese con inadempienze probabili o con esposizioni “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020.

Qui il modello da compilare è quello classico previsto da MCC denominato “Allegato 4 …………”

Qui di seguito trovate una tabella di riepilogo con tutte le tipologie di garanzie previste dal Decreto di cui all’art. 13.

Gli interventi previsti dalla normativa precedentemente riportata sono basati sulla iniezione di risorse finanziarie veicolate da Istituti di credito e garantite dallo Stato, che comportano in concreto un incremento dell’indebitamento delle imprese

Una pianificazione finanziaria inadeguata al fabbisogno aziendale e alla capacità di rimborso prospettica potrebbe portare ad una tensione finanziaria traducendosi in un deterioramento dei ratios patrimoniali con conseguenze negative del rating e pregiudizio nell’ulteriore accesso al credito

In considerazione delle regole relative al distanziamento sociale, viene richiesto che la presentazione della documentazione necessaria avvenga in formato elettronico, preferibilmente in formato .pdf (da verificare con il singolo istituto di credito se si renda necessario apporre anche la firma elettronica su parte di tale documentazione)

Le imprese beneficiarie delle garanzie assumeranno l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento (oltre a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e ad impiegare i fondi ricevuti in attività d’impresa o stabilimenti produttivi situati in Italia)

Viene portato a Euro 1 MLN il limite per i c.d. «aiuti di Stato» del regime de minimis

Attenzione al regime di privilegio che assume il finanziamento assistito dal Fondo in caso di surroga

Fonte: Elaborazioni a cura di IC&Partners, news@icpartnes.it