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Covid-19: le principali novità del DL 18 del 17/03/2020 – IC&Partners
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Covid-19: le principali novità del DL 18 del 17/03/2020

DECRETO LEGGE N. 18 del 17 MARZO 2020

Il nuovo Decreto “Cura Italia” riguarda le misure ritenute urgenti per il mese di marzo. Ha una dotazione di 25 miliardi di euro ed è entrato in vigore dal 17 marzo 2020.

Proroga dei versamenti del mese di marzo

Tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo sono rinviati:

  • entro il 20 marzo 2020, per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;
  • entro il 31 maggio 2020 per gli altri contribuenti(senza applicazioni di sanzioni o interessi).

I versamenti scadenti dal 8 marzo al 31 marzo 2020, per i contribuenti che nel precedente periodo di imposta hanno un importo di ricavi e compensi inferiore ai 2 milioni di euro, sono oggetto di sospensione (Iva, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi di assicurazione obbligatoria). Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Nulla al momento viene indicato per i versamenti del mese di aprile, che ad oggi sono soggetti alle normali scadenze fiscali.

Sospensione degli adempimenti fiscali

Il Decreto prevede sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, il termine è quindi fissato al nuovo 30 giugno 2020(senza il riconoscimento di alcuna sanzione).

Fanno eccezionale le certificazioni Uniche 2020 che dovranno essere trasmesse comunque entro il 31 marzo 2020(erano già state oggetto di precedente proroga).

Rinvio termini approvazioni bilanci

Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie relative all’approvazione dei bilanci 2019. Le società potranno convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie. Quindi il termine “ordinario” in prima convocazione diventa il 28 giugno 2020. I soci e azionisti possono partecipare alle assemblee con modalità telematiche e il voto può essere espresso in via elettronica o per corrispondenza(anche in deroga alle disposizioni statutarie). Le disposizioni in esame si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza.

Rinvio ritenute d’acconto piccoli professionisti

I compensi percepiti fino al 31.03.2020, dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, possono essere non soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Le ritenute dovranno essere versate entro il 31 maggio, o in 5 rate di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio, dal percettore stesso.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Indennità una tantum professionisti e co.co.co

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

Sono al momento esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

Credito di imposta contratti di locazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti

Viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative saranno oggetto di successivo decreto.

Erogazioni Liberali – COVID19

Il comma 1 dell’art. 63 prevede che per tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, spetta una spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro se fatte in favore di: Stato, Regioni, Enti locali, Istituzioni pubbliche. Il comma 2 dell’art. 63 del D.L.16 marzo 2020 prevede invece che  per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità. Gli importi versati sono quindi deducibile dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP.

Premio per il lavoro svolto nella sede

Introdotto un premio di 100 euro (per il mese di marzo 2020) ai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. L’importo sarà corrisposto direttamente da dal datore di lavoro(da proporzionale al numero dei giorni lavorati).

Sospensione dei carichi affidati all’agente delle riscossioni

Per quanto concerne la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione il decreto prevedere, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito INPS. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Il testo definitivo del provvedimento economico urgente emanato in considerazione dell’emergenza coronavirus non menziona gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, le cui scadenze e le cui rate di pagamento non subiscono alcun rinvio.

Entro il 31 maggio 2020 dovranno invece essere versati la rata della rottamazione-ter(in scadenza il 28 febbraio 2020) e le rate del saldo a stralcio(in scadenza il marzo 2020).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini di risposta alle istanze di interpello

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso e risposte alle istanze di interpello dal 8 marzo al 31 maggio 2020.

Sospensione delle udienze

Sono rinviate tutte le udienza civili, penali e i processi dinanzi alle commissioni tributarie fino al 15 aprile.

Riforma terzo settore

L’adeguamento degli statuti è stato spostato al 31 ottobre.

Misure specifici settore economici

Indipendentemente dal volume di ricavi, per alcune categorie di soggetti sono sospesi, oltre a quelli in scadenza a marzo, anche i versamenti in scadenza ad aprile relativi a ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatori(non è invece sospeso il versamento IVA da effettuare in aprile), come previsto dal D.L. 9/2020.

I versamenti sospesi andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

I versamenti in scadenza a maggio andranno invece effettuati entro le scadenze ordinarie.

Tra le categorie di soggetti che beneficiano di detta sospensione si segnalano, in via indicativa, ma non esaustiva: ristoranti, bar, gelaterie, pub, palestre, ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, settore turistico-alberghiero.

Fondo garanzia PMI

Potenziato il fondo di Garanzia per le PMI presso il Mediocredito, viene prevista la gratuità di accesso, l’innalzamento dell’importo massimo garantito e la creazione di linee speciali.

Mutui e prestiti famiglie

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa. Non è richiesta la presentazione del modello Isee, ma di una apposita autocertificazione. I requisiti per accesso prevedono la riduzione di oltre il 33% di fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Mutui e prestiti imprese

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020. E’ richiesta comunque autocertificazione che evidenzi il danno economico subito da COVID-19.

Proroga documenti di riconoscimento

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Revisione veicoli

E’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova ovvero alle attività di revisione.

Fonte a cura di IC&Partners, news@icpartners.it