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Polonia: la nuova normativa sugli scambi intracomunitari – IC&Partners
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Polonia: la nuova normativa sugli scambi intracomunitari

Con un certo ritardo rispetto alle previsioni, in Polonia è entrata in vigore la nuova normativa sugli scambi intracomunitari, le cosiddette “Quick Fixes” che implementano la direttiva UE e prevedono le seguenti modifiche:

1.Introduzione di due condizioni materiali aggiuntive per l’applicazione dell’aliquota 0% nelle cessioni intracomunitarie:

  • Possesso del codice identificativo IVA nelle operazioni intracomunitarie, che l’acquirente del bene deve fornire al contribuente che effettua la vendita.
  • Presentazione del modello riepilogativo IVA-UE corretto da parte del venditore: i dati riguardanti la transazione, presentati in modo scorretto nel modello riepilogativo (ad esempio con un errore nel codice identificativo IVA dell’acquirente, con un riconoscimento sbagliato della data del momento impositivo o con l’uso della conversione errata del tasso di cambio) esclude la possibilità di applicare l’aliquota 0%, a meno che il contribuente non spieghi per iscritto l’inadempienza al responsabile dell’Ufficio delle Imposte.

Le Quick Fixes richiamano, inoltre, l’attenzione sulla pertinenza e la qualità della documentazione di supporto alle operazioni intracomunitarie, in assenza della quale l’operazione potrebbe essere soggetta ad imposta. I contribuenti dovrebbero, in particolare, prendersi cura della qualità dei documenti di trasporto (CMR), deii documenti comprovanti la ricezione della merce ed di altri come la corrispondenza, la conferma di pagamento, l’assicurazione di trasporto e altre prove a conferma delle transazioni.

2. Nuove regole per l’imputazione del trasporto intracomunitario alle operazioni a catena.

La semplificazione delle transazioni a catena intra-UE si basa sull’introduzione di un unico principio comune secondo il quale il regime dell’aliquota 0% propria delle cessioni intracomunitarie è imputato unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, ovvero il cedente all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che cura il trasporto.

3.Semplificazioni nelle regole di funzionamento dei magazzini consignment stock tipo “call-of stock”

Le Quick fixes introducono le seguenti modifiche nell’uso del consignment stock:

Il magazzino consignment stock viene ora chiamato magazzino call-off stock.

Il magazzino call-off-stock si riferisce a tutti i tipi di merce, quindi anche ai prodotti commerciali (non più solo per la produzione)

Il magazzino call-off-stock può essere gestito da chiunque – non deve essere necessariamente gestito dall’acquirente finale, può essere un soggetto terzo.

La merce può rimanere nel magazzino per 12 mesi. Se la merce non viene prelevata entro 12 mesi, si perde il diritto alla semplificazione e occorre indentificarsi ai fini IVA nel paese in cui viene gestito il magazzino oppure si può inserire nel contratto la clausola che prevede il passaggio di proprietà automatico della merce all’acquirente dopo 12 mesi.

Per utilizzare la semplificazione del call-off stock è necessario il rispetto di alcune condizioni tra cui la spedizione delle merci in un altro paese membro, la sede operativa o stabile organizzazione del mittente in un paese diverso da quello del destinatario e la sua identificazione ai fini IVA in quest’ultimo paese, la compilazione da parte del mittente di apposito modello riepilogativo della spedizione.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva in materia di contrattualistica o altro supporto locale potete compilare il nostro modulo contatti. Ricordiamo che IC&Partners con il suo team locale in Polonia è a disposizione.

Fonte: elaborazioni a cura di IC&Partners Poland, news@icpartners.it, Riproduzione Riservata