Nuove norme in materia di esportazione di prodotti alimentari in Cina
Il 1° gennaio 2022 entreranno in vigore il Decreto 248 ed il Decreto 249 dell’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi in materia di esportazione di prodotti alimentari in Cina. In particolare, questa nuova normativa prevede due diverse modalità di registrazione dei prodotti alimentari (procedura A e procedura B) a seconda della tipologia di prodotto esportato.
La procedura A è prevista per carne e prodotti a base di carne, budello, prodotti ittici, latticini, nidi di uccello, prodotti delle api, uova e prodotti a base di uova, oli e grassi commestibili, pasta ripiena, cereali commestibili, prodotti industriali della macinazione e malto, verdure fresche e disidratate e legumi secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè non tostati e fave di cacao, alimenti dietetici speciali e alimenti salutari. Per questa procedura è necessaria l’intermediazione delle autorità sanitarie italiane in quanto per tali prodotti la registrazione non può essere fatta direttamente dall’impresa interessata, ma sono le autorità italiane a doversi interfacciare con l’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC). L’ufficio competente è la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione che raccoglie le richieste e la documentazione presentata dalle imprese produttrici alle autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Per la maggior parte dei produttori di prodotti alimentari confezionati (es. vino, olio, caffè, pasta, biscotti) si applica la Procedura B ovvero quella di registrazione autonoma: le imprese produttrici dovranno provvedere direttamente (o tramite agente incaricato) a registrare ciascuno dei propri stabilimenti che esportano prodotti alimentari in Cina utilizzando il portale “China Import Food Enterprises Registration” sul sito https://cifer.singlewindow.cn
La procedura di registrazione autonoma è semplificata ed è essenzialmente basata su autocertificazioni e sul caricamento online di documenti comprovanti lo status dell’azienda che richiede la registrazione. Questi i documenti richiesti più importanti:
- “Producer’s application for enterprise registration” ovvero la domanda di registrazione da compilarsi online, nella quale specificare il nome del produttore, l’indirizzo del sito produttivo, i prodotti per cui si effettua la registrazione etc.;
- “Documents certifying the identification of the enterprise” ovvero il certificato di registrazione dell’impresa o visura camerale;
- “Statement by the producer that it conforms with requirements of these Regulations” ovvero un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, scaricabile dal portale cinese menzionato.
Ciascun sito produttivo dovrà creare un account di registrazione che consentirà di ottenere un numero di registrazione per ciascuna categoria di prodotto esportata. Pertanto, uno stabilimento che esporta più categorie di prodotto potrà avere più numeri di registrazione; ogni stabilimento dovrà avere un account e se un operatore possiede più siti produttivi sono necessari altrettanti account di registrazione.
In aggiunta ai requisiti già previsti dagli standard obbligatori cinesi applicabili per l’esportazione di prodotti alimentari, la nuova normativa prevede che il produttore debba apporre il numero di registrazione su ciascun imballaggio interno ed esterno del prodotto alimentare (il numero dovrà anche essere riportato sulla cd. unità minima di vendita). A partire dal 1° gennaio 2022, non sarà possibile esportare in Cina prodotti che non riportino il predetto numero di registrazione; sarà possibile applicare etichette adesive sui prodotti che ne fossero sprovvisti, una volta ottenuto il numero di registrazione, al fine di consentire lo sdoganamento e commercializzazione.
Per maggiori informazioni e assistenza contatta la nostra sede locale compilando questo form.
Fonte: Elaborazioni a cura di IC&Partners Asia – Shanghai, news@icpartners.it – Riproduzione Riservata