m
Our Mission Statement
This is Photoshop's version of Loremer Ipsn gravida nibh vel velit auctoregorie sam alquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit.
Follow Us
Top
Controllate in Est Europa a rischio CFC – IC&Partners
3120
post-template-default,single,single-post,postid-3120,single-format-standard,mkd-core-1.0.2,translatepress-it_IT,highrise-ver-1.4,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-side-menu-slide-from-right,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Controllate in Est Europa a rischio CFC

controllate

Tax alert

Per le società estere si rende opportuno un controllo entro il 31 marzo 2017. Alcune recenti modifiche normative hanno determinato un’estensione del perimetro di applicazione della disciplina CFC (art. 167 TUIR), che prevede l’assoggettamento fiscale dei redditi prodotti da società residenti in paradisi fiscali in capo alla controllante residente in Italia.

 

A partire dall’esercizio fiscale 2016, infatti, Paesi mai considerati in precedenza come paradisi fiscali sono, di fatto, divenuti tali. E’ questo ad esempio il caso della Serbia, della Bosnia e della Macedonia nonché, a determinate condizioni, anche di Bulgaria e Polonia.

 

Tale circostanza deriva dal fatto che, dal 2016, i territori a fiscalità privilegiata non sono più indicati dalle vecchie “Black List” ma si individuano in tutti i casi in cui la tassazione locale risulti inferiore a meno del 50% di quella italiana (meno del 15,7%, considerando le aliquote IRES e IRAP in vigore per il 2016). Ai fini di tale confronto, inoltre, non è sufficiente fare riferimento all’aliquota nominale estera presente a livello nazionale; la normativa di riferimento impone infatti una verifica caso per caso degli effetti di eventuali regimi agevolativi che comportino, di fatto, l’emergere della fattispecie di tassazione inferiore alla metà di quella italiana. Ad esempio, per le controllate residenti in Polonia si dovrà verificare che queste non siano localizzate in zone economiche speciali a tassazione ridotta, fattispecie assai frequente in tale Paese.

 

Best practise

Gli amministratori di capogruppo aventi controllate localizzate in tali Stati o territori dovranno verificare, in sede di predisposizione della bozza di bilancio (tipicamente entro il 31/03/2017), l’eventuale applicabilità della disciplina CFC. In tal caso dovranno procedere con le adeguate contromisure, al fine di:

  • individuare le soluzioni utili ad evitare l’imposizione per trasparenza; su tutte, la presentazione di apposita istanza di interpello, valido mezzo per la prova di eventuali esimenti;
  • individuare il comportamento da tenersi in sede di UNICO 2017. Si segnala, infatti, la presenza di una sanzione pari al 10% del risultato della controllata estera localizzata in un paradiso fiscale per effetto della sola mancanza di indicazione dei relativi dati in sede di dichiarazione.

 

IC&Partners, tramite i suoi consulenti, è a disposizione di aziende e professionisti per effettuare le opportune verifiche in merito all’applicabilità della disciplina CFC ai casi di specie, per indicare i corretti comportamenti da tenere in sede di dichiarazione nonché per la presentazione dell’eventuale istanza di interpello.