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Intercompany loan Italia-USA – IC&Partners
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Intercompany loan Italia-USA

Italia-USA

Dalla nostra sede IC Americas

Nell’ambito di una forte spinta alla globalizzazione dei mercati, in cui l’operatività delle imprese strutturate in gruppi multinazionali è una realtà sempre più diffusa, emerge la necessità di razionalizzare la funzione finanza, coordinando o accentrando la finanza operativa delle società consociate. L’erogazione di prestiti infra-gruppo e’ uno degli strumenti più efficaci per dotare le società partecipate del necessario fabbisogno finanziario. Ciò riveste particolare importanza  soprattutto nella fase di start up dove la subsidiary

(1) non ha ancora generato flussi finanziari per coprire gli investimenti iniziali

(2) non ha merito creditizio per accedere ai mercati bancari locali.

Poiche’, inoltre, l’erogazione di prestiti intercompany abbraccia legislazioni di Paesi diversi,  bisogna considerare

(a) i criteri che presiedono alla determinazione del tasso di interesse tra le parti correlate

(b) il trattamento fiscale degli interessi in capo al soggetto percettore degli stessi.

 

Il prestito erogato dalla casa madre/consociata italiana ad una società del gruppo con sede negli USA

Per determinare il tasso di interesse applicabile a finaziamenti cross-border, la disciplina di rifermento e` rappresentata dalle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Il Modello OCSE  suggerisce di adottare il principio arm’s length. Secondo tale principio il tasso di interesse da applicare a operazioni di finaziamento infragruppo deve essere conforme al tasso di interesse applicato a transazioni similari avvenute tra entità indipendenti in condizioni di libero scambio. Da ciò discende anzitutto la necessita` di determinare il mercato rilevante in cui identificare le transazioni comparabili.

In Italia: A tale proposito, la Circolare n. 32 del 22 settembre 1980 dell’Agenzia delle Entrate specifica che il mercato a cui bisogna fare riferimento ai fini dell’analisi dei comparables è quello del mutuante, ossia del soggetto che eroga il finanziamento.

Dal punto di vista italiano, pertanto, nel caso di prestiti infra-gruppo disposti da entità residenti in Italia a favore di consociate statunitensi, il tasso di interesse applicato dovrebbe essere rintracciato in transazioni comparabili poste in essere tra soggetti indipendenti in Italia.

In USA: Poiche’ si tratta di operazioni internazionali, e’ di tutta evidenza come debba essere  posta attenzione alle norme fiscali interne americane (federai e locali) per evitare di creare difficoltà alla consociata americana. Sul punto, intervengono le indicazioni dell’IRS che stabilisce mensilmente il tasso di interesse da considerarsi quale safe harbour, avendo in considerazione sia la durata del prestito che le modalità di maturazione degli interessi.

Negli USA riveste anche particolare importanza l’aspetto formale del contratto (con riferimento al sistema di common law) e l’equilibrio finanziario della società che deve fare riferimento a principi di thin capitalization (i flussi finanziari della capogruppo devono essere equamente ripartiti tra capitale e finanziamenti)

Sintesi delle indicazioni

Interpolando le due normative possiamo quindi sintetizzare brevemente alcune indicazioni generali relative all’erogazione di prestiti intercompany Italia-USA

  • Il contratto deve avere forma scritta
  • il contratto deve rispettare la forma dei normali contratti di finanziamento erogati ad terzi
  • il tasso di interesse deve essere possibilmente allineato con il safe harbor previsto dall’IRS
  • le somme erogate a titolo di finanziamento non devono eccedere di tre volte il valore dal capitale sociale

Gi aspetti fiscali legati al pagamento degli interessi

 

Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli interessi percepiti, il riferimento normativo e` costituito dall’Art. 11 della Convenzione bilaterale Italia – USA contro le doppie imposizioni.

 

Il testo dell’Art. 11 prevede che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato; tuttavia, lo Stato della fonte puo` applicare una ritenuta che non puo` eccedere il 10% dell’ammontare lordo degli interessi. La ritenuta deve essere immediatamente versata all’IRS entro pochi giorni dal pagamento degli interessi.

 

Nel caso di specie, gli interessi pagati dalla società USA alla consociata italiana saranno assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10% che potrà poi essere portata in detrazione in Italia secondo le modalità previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi.

 

Poichè la ritenuta alla fonte operata in USA per somme erogate a non residenti e’ genericamente stabilita nella misura del 30%, occorre compilare il modello W8-BEN-E richiamando l’articolo 11 della convenzione per richiedere che la stessa venga applicata nella misura inferiore del 10%. In assenza della ricezione del modello W8-BEN-E la società americana opererà la ritenuta del 30% essendo direttamente responsabile verso il fisco americano in qualità di sostituto di imposta.

 

Le tematiche legate ai finanziamenti intercompany Italia-Stati Uniti sono molteplici e complessi; ma IC Americas ha maturato l’esperienza necessaria per gestire in modo fluido e senza complicazioni le tematiche della finanza aziendale internazionale e resta a disposizione dei suoi clienti per informazioni e approfondimenti.

 

IC Americas è la sede di IC&Partners negli Stati Uniti, fondata nel 2014 a Houston, Texas, si avvale anche di una sede operativa e New York e della presenza in Messico a Monterrey e a Città del Messico. Fornisce consulenza fiscale e legale, servizi contabili e amministrativi continuativi, soluzioni in tema di expat, supporto per progetti di market entry strategy nel paese.