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LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI ESTERI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA – IC&Partners
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LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI ESTERI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA

Con il decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2016/1164 sull’elusione fiscale attualmente all’esame del parlamento è destinato a mutare, per il periodo d’imposta 2019, il regime di distribuzione dei dividendi provenienti da società partecipate non residenti.

 

IC&Partners, con il suo team di consulenti fiscali, è a disposizione di aziende e professionisti per effettuare le opportune verifiche in merito al corretto trattamento applicabile ai dividendi provenienti dalle proprie consociate estere, per indicare i corretti comportamenti da tenere in sede di dichiarazione nonché per la presentazione dell’eventuale istanza di interpello diretta ad ottenere una più tenue tassazione sui dividendi percepiti.

 

Tra le maggiori novità proposte dallo schema di decreto si prevede che a partire dal periodo d’imposta 2019, al fine di assoggettare a corretta imposizione i dividendi, si dovrà prestare attenzione:

  • Per le partecipazioni di controllo estere (ovunque insediate anche all’interno dell’UE) con più di 1/3 di reddito prodotto attraverso passive income: all’effettivo livello di tassazione che non potrà essere inferiore al 50% rispetto a quello virtuale cui sarebbe stata soggetta la società qualora residente in Italia;
  • Per le partecipazioni non di controllo il livello nominale non potrà essere inferiore al 50% di quello applicabile in Italia prevedendo un monitoraggio ad hoc di eventuali regimi fiscali speciali, definiti all’interno della medesima normativa.

Qualora la tassazione fosse inferiore ai livelli sopra evidenziati, c.d. dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, al fine di evitare un inasprimento dell’imposizione sui dividendi, la normativa potrà disapplicarsi dimostrando alternativamente che:

  • la partecipata estera svolge un’effettiva attività economica (prima esimente);
  • ovvero che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (seconda esimente).

 

Rimane immutato invece il regime fiscale IRES applicabile ai dividendi provenienti dalle proprie partecipazioni estere. In particolare esso sarà pari a:

  • tassazione integrale in caso di dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata;
  • tassazione al 50% con attribuzione del relativo credito d’imposta qualora si riesca a dimostrare tramite istanza di interpello che la società partecipata estera svolge un’effettua attività economica ( prima esimente);
  • tassazione al 95% nel caso in cui sia dimostrata la (seconda esimente).

 

Si ricorda infine come in merito alla distribuzione di riserve di utili maturate in più periodi d’imposta da parte delle partecipate estere, la legge di Bilancio 2018 sia intervenuta stabilendo un principio di rilevanza del periodo di imposta di maturazione dell’utile distribuito, dove invece la circolare 35/E del 4 agosto 2016 aveva dato prevalenza ai criteri pro tempore vigenti al momento della distruzione del dividendo. In sede di distribuzione delle riserve di utili, al fine di applicare il corretto livello di tassazione, si dovrà dunque andare a verificare che nell’anno in cui sono stati maturati i dividendi oggetto di distribuzione la società non fosse considerate residente all’interno di un paese a fiscalità privilegiata.

 

IC&Partners con il suo team di fiscalisti resta a disposizione per informazioni e approfondimenti in materia.

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