Test di deducibilità per i costi infragruppo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10456 del 21 aprile 2026, ha affrontato la tematica della deducibilità dei costi per servizi infragruppo, censurando un’impostazione difensiva fondata essenzialmente su contratto, fatture e criterio percentuale di addebito. Nel caso esaminato, la società beneficiaria aveva dedotto costi di consulenza addebitati dalla controllante nell’ambito di rapporti di service infragruppo, regolati da scritture private e remunerati in misura forfetaria pari all’1,75% mensile dell’imponibile delle vendite. Tuttavia, le fatture risultavano generiche e prive di un adeguato riscontro circa quantità, qualità e concreta esecuzione delle prestazioni.
Il punto centrale della decisione è che, ai fini dell’art. 109 TUIR, l’onere della prova resta in capo al contribuente: spetta quindi alla società che deduce il costo dimostrare l’esistenza del servizio, la natura della prestazione, i fatti giustificativi della spesa e la sua concreta riferibilità all’attività d’impresa. La Cassazione precisa che non è sufficiente richiamare l’appartenenza al gruppo o l’esistenza di un contratto-quadro; serve invece una dimostrazione puntuale dell’effettiva erogazione del servizio e dei costi specificamente sostenuti nel periodo d’imposta di riferimento.
La pronuncia chiarisce anche un profilo particolarmente rilevante in pratica professionale: la determinatezza del costo non coincide con la mera validità del contratto. In altri termini, un accordo formalmente esistente non basta, se non consente di collegare il corrispettivo a prestazioni effettive, verificabili e documentate.
Resta inteso che se i costi infragruppo riguardano rapporti tra società multinazionali, oltre all’art. 109 TUIR dovranno essere applicate anche le regole previste dall’art. 110 comma 7 TUIR.
Diventa pertanto indispensabile che il set documentale consenta di ricostruire con precisione il contenuto della prestazione e il collegamento con l’attività dell’impresa. Non bastano quindi formule generiche, descrizioni standardizzate o meri addebiti periodici scollegati da evidenze operative.
In sintesi, la giurisprudenza conferma che nei contratti infragruppo la deducibilità del costo si gioca sulla sostanza, ma passa necessariamente dalla forma: senza accordi ben strutturati e senza una tracciabilità documentale concreta del servizio, il rischio di recuperi fiscali resta elevato.
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