DAC6: cos’è e quali adempimenti attuare
COS’E’ IL DAC6
Il DAC6 prevede l’obbligo di comunicazione alle autorità fiscali di quei “meccanismi transfrontalieri” che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un Paese terzo laddove determinate condizioni siano soddisfatte. Qualunque persona che elabora, commercializza, organizza o metta a disposizione o gestisca tali meccanismi transfrontalieri ha l’obbligo di comunicazione (quindi sia intermediari che contribuenti persone fisiche o giuridiche). Lo scambio automatico di tali informazioni tra gli Stati membri avviene solo quando gli accordi soddisfino determinati “elementi distintivi” menzionati nella Direttiva e in alcuni casi in cui il beneficio principale o previsto dell’accordo è un vantaggio fiscale. Vi sarà quindi uno scambio automatico obbligatorio di informazioni su tali meccanismi transfrontalieri notificabili attraverso la Rete comune di comunicazione (CCN) che sarà istituita dall’UE.
l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una circolare, ad oggi ancora in bozza, in cui fornisce alcuni chiarimenti interpretativi e casi operativi di interesse per i contribuenti e gli intermediari. IC&Partners fornirà un ulteriore aggiornamento sul tema non appena il documento di prassi diverrà definitivo.
AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
Ambito soggettivo – obbligati alla comunicazione:
- l’intermediario (soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione un meccanismo transfrontaliero);
- il contribuente (qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che attua un meccanismo transfrontaliero).
Ambito oggettivo
Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate di ogni meccanismo transfrontaliero, da intendersi come qualsiasi schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presenti alcuni elementi distintivi (hallmark) individuati dalla normativa.
QUALI SONO GLI «ELEMENTI DISTINTIVI»?
Il D.Lgs. N. 100 del 30 luglio 2020 prevede 5 «elementi distintivi» (classificati dalla lettera A alla lettera E), idonei a identificare le operazioni che rendono obbligatoria la comunicazione da parte dei contribuenti o dagli intermediari. Tali «elementi distintivi» si suddividono in «generici» o «specifici»:
-«generici» se basati sul regime della confidenzialità ovvero sul pagamento di una premium fee;
-«specifici» se riguardano pianificazioni fiscali aggressive con specifiche caratteristiche, quali le tecniche che consentono di individuare a fini elusivi le lacune presenti nei diversi sistemi tributari.
Lettera A) |
Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale: Riservatezza – il contribuente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale Success fee – l’intermediario è autorizzato a ricevere una commissione commisurata all’entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo adottato Standard – documentazione e/o struttura del meccanismo sostanzialmente standardizzate messe a disposizione di più contribuenti senza bisogno di personalizzazioni |
Lettera B) |
Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale: Bare fiscali – un partecipante al meccanismo adotta misure artificiose consistenti nell’acquisire una società in perdita, interromperne l’attività principale e utilizzarne le perdite per il suo debito d’imposta, anche mediante trasferimento di tali perdite in altra giurisdizione o l’accelerazione dell’uso di tali perdite Conversione – meccanismo che ha come effetto la conversione di un reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposte Circolarità – meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un “carosello” di fondi, tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun’altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili |
Lettera C) |
Elementi distintici specifici collegati alle operazioni transfrontaliere: Pagamenti – meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate a determinate condizioni* Ammortamenti – per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione Rimedi doppia imposizione – viene chiesto lo sgravio della doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o di capitale in più di una giurisdizione Trasferimenti di attivi – meccanismo che include trasferimento di attivi e vi è una differenza significativa nell’importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate |
Lettera D) |
Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la territorialità effettiva: Scambio automatico – meccanismo che può avere come effetto di compromettere l’obbligo di comunicazione imposto da normative o accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari o che trae vantaggio dall’assenza di tale normativa o accordi* Titolarità effettiva – meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente* |
Lettera E) |
Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento: Safe Harbour – meccanismo che comporta l’uso di norme “safe harbour” unilaterali Hard-to-value intangibles – meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione per i quali al momento del trasferimento tra imprese associate: non esistano affidabili transazioni comparabili o le assunzioni utilizzate nella valutazione sono altamente incerte Trasferimento di asset e/o funzioni e/o rischi – meccanismo che implica il trasferimento transfrontaliero infragruppo di attività e/o funzioni e/o rischi, se la previsione annuale dell’EBIT del cedente nel periodo di 3 anni successivi al trasferimento, è inferiore al 50% della previsione annuale degli EBIT in mancanza del trasferimento |
CRITERIO DEL VANTAGGIO FISCALE (PRINCIPALE)
Con riguardo ai meccanismi transfrontalieri connotati dagli «elementi distintivi» (hallmarks) fiscali, ai fini dell’obbligo di comunicazione DAC6 è necessario un riscontro degli effetti fiscali dello schema sotto il profilo del test della potenziale riduzione d’imposta e del test del vantaggio principale.
Il “criterio del vantaggio principale” (i.e.: main benefit test) – riguardante gli elementi distintivi di cui alle lettere A, B e C, punto 1, (citati in precedenza) risulta integrato “quando il vantaggio fiscale relativo alle imposte derivabile dall’attuazione di uno o più meccanismi transfrontalieri (…) è superiore al cinquanta per cento della somma del suddetto vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali“; con l’ulteriore precisazione che tale vantaggio fiscale “si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi«.
TERMINE INVIO COMUNICAZIONE
Le comunicazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è stato messo in atto dal contribuente o dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita assistenza per la sua attuazione.
Prime scadenze:
- 28 febbraio 2021– termine per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri del periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020 e data entro cui inviare le comunicazioni di recupero del pregresso (meccanismi transfrontalieri tra 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020).
- 30 aprile 2021- termine per la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili.
La comunicazione deve essere predisposta in XML secondo gli standard AdE ed essere trasmetta ad Agenzia delle Entrate attraverso il canale Entratel.
REGIME SANZIONATORIO:
L’articolo 12 del Decreto, le sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione variano a seconda del tipo di inadempimento e va da un minimo di Euro 2.000 ad un massimo di Euro 21.000, ai sensi del D.lgs. n. 471/1997.
In particolare:
- in caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. n. 471/1997 aumentate della metà ossia da Euro 3.000 a Euro 31.500;
- in caso di informazioni errate o incomplete, si applicano invece le sanzioni previste dal D.lgs. n. 471/1997, dimezzate, ossia da Euro 1.000 a Euro 10.500.
IC&Partners può supportarvi in tali adempimenti grazie ai nostri esperti della materia.
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