Il contributo a fondo perduto del “DECRETO SOSTEGNI”
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni” (Art. 1 decreto legge 22 marzo 2021, n. 41), recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese/lavoratori autonomi/titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto.
L’agevolazione spetta a tutti i soggetti, a prescindere dall’attività esercitata, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019.
Il contributo è individuato applicando una specifica percentuale (compresa tra il 60% e il 20%) alla differenza dei predetti ammontari medi mensili.
In luogo dell’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile scegliere la “trasformazione” dello stesso in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:
- dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono invece esclusi dal beneficio in esame:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
- gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).
REQUISITI RICHIESTI
Per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:
- aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a 10 milioni di euro;
- e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi/compensi 2019.
Ricavi / compensi 2019 | Percentuale applicabile |
non superiori a € 100.000 | 60% |
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 | 50% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 | 40% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 | 30% |
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 | 20% |
In presenza dei requisiti illustrati, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
TRASMISSIONE ISTANZA PER RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.
La trasmissione dell’istanza va inviata dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021, può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato all’invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo. Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.
Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti:
- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2000
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000
- ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex 61 e 109, comma 5, TUIR.
Va evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 1 del Decreto in esame per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“.
REGIME SANZIONATORIO
Il comma 9 dell’art. 1 del Decreto in esame richiama, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell’art. 25, DL n. 34/2020.
Di conseguenza, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:
- l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
- della sanzione di cui all’ 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
- degli interessi ai sensi dell’ 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l’ 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
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