Vietnam: novità in ambito doganale, fallimentare e contributivo
Per quanto riguarda i diritti e gli oneri doganali il Ministero delle Finanze vietnamita ha recentemente apportato modifiche e integrazioni alla Circolare N. 274/2016/TT-BTC che disciplina le tariffe, l’incasso e il pagamento, la gestione e l’utilizzo di diritti e oneri doganali per merci e veicoli in transito. Sono stati aggiunti come soggetti agli oneri doganali le Organizzazioni e le persone che richiedono Carnet ATA per merci temporaneamente esportate per re-importazione ai sensi del Decreto n. 64/2020 / ND-CP del 10 giugno 2020 che regola l’ammissione temporanea ai sensi della Convenzione di Istanbul. Allo stesso tempo, la bozza introduce due ulteriori fee
- L’imposta doganale per emissione del Carnet ATA: 1.000.000 VND (circa 37€) per carnet
- L’imposta doganale per la ri-emissione di Carnet ATA: 500.000 VND (circa 18€) per carnet
Inoltre, dal 1° settembre è in vigore il Decreto N. 82/2020/ND-CP che stabilisce le sanzioni riguardanti le violazioni amministrative legate al fallimento di imprese e cooperative:
- Una multa compresa tra VND 3.000.000 (circa 111€) e VND 5.000.000 (circa 184€) sarà inflitta alle imprese e cooperative insolventi che non hanno notificato pubblicamente la decisione di aprire una procedura fallimentare dopo aver ricevuto tale decisione dal Tribunale.
- Una multa compresa tra VND 1.000.000 (circa 37€) e VND 3.000.000 (circa 111€) sarà inflitta alle imprese e cooperative insolventi che non hanno effettuato un inventario dei beni e non hanno determinato il valore di tali beni entro il termine stabilito.
- Una multa compresa tra VND 5.000.000 (circa 184€) e VND 10.000.000 (circa 369€) sarà inflitta ai rappresentanti di imprese, cooperative e altri che non collaborano all’inventario dei beni o lo falsificano intenzionalmente.
Infine, dal 15 luglio 2020, in base al Decreto n. 58/2020 / ND-CP, i datori di lavoro che operano in industrie e settori ad alto rischio di infortuni e malattie professionali versano lo 0,3% (inferiore allo 0,5% della normativa vigente) dello stipendio base per l’assicurazione obbligatoria alla cassa infortuni e malattie, se:
- operano in settori industriali ad alto rischio infortuni e malattie
- per tre anni consecutivi prima dell’anno di riferimento, non sono stati soggetti a sanzioni pecuniarie o procedimenti penali relativi alla sicurezza sul lavoro, all’igiene e all’assicurazione sociale;
- hanno presentato rapporti periodici su infortuni sul lavoro, sicurezza e igiene in modo accurato, sufficiente e tempestivo per tre anni consecutivi prima dell’anno di riferimento;
- il tasso di frequenza degli infortuni sul lavoro nell’anno precedente l’anno di riferimento è diminuito di almeno il 15% del tasso di frequenza medio nei 3 anni consecutivi prima dell’anno di riferimento, o non hanno avuto alcun infortunio sul lavoro 3 anni prima dell’anno di riferimento