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Vietnam:novità in tema di transfer pricing – IC&Partners
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Vietnam:novità in tema di transfer pricing

Le regole sui prezzi di trasferimento sono quasi le stesse ovunque poiché sono generalmente basate sugli stessi principi e condividono approcci comuni. Naturalmente, ci sono piccole differenze tra le regole dei vari Paesi. Vediamo nello specifico in Vietnam.

Il 24 giugno 2020, il governo vietnamita ha emanato il decreto n. 68/2020 ND-CP, che modifica il decreto del 2017 (art. 8 comma 3 del decreto n. 20/2017/ND-CP) prescrivendo la Tax Administration per le imprese impegnate in ambito Transfer Pricing.  Grazie a tale modifica molte imprese potranno beneficiare di notevoli risparmi fiscali. Di seguito le principali novità:

  1. Gli interessi passivi totali (al netto degli interessi attivi da depositi bancari e prestiti) sostenuti nel periodo fiscale di riferimento (2019) per essere deducibili ai fini dell’imposta sul reddito delle società (CIT) non devono superare il 30% dell’EBITDA al quale si deve sottrarre l’utile netto totale generato dalle attività commerciali più gli interessi passivi (al netto degli interessi sui depositi bancari e prestiti) e ammortamenti derivanti da tale periodo.
  2. Gli interessi passivi non deducibili eccedenti dal calcolo del punto precedente devono essere riportati nei 5 anni successivi consecutivi a partire dall’anno successivo al loro.

Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, i contribuenti soggetti all’applicazione della Clausola 3, Articolo 8, Decreto 20 sono autorizzati a modificare e integrare le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017- 2018 in relazione agli interessi passivi e alla rispettiva imposta eventualmente dovuta e presentarla alle autorità fiscali locali prima del 1 ° gennaio 2021.

L’imposta in eccesso (inclusi i corrispondenti interessi di mora, se presenti) sarà compensata con l’imposta per il periodo successivo fino ad un massimo di cinque 5 anni, a partire dal 2020.

Il Decreto n. 68/2020 ND-CP non è applicabile ai seguenti contribuenti e casistiche:

  • istituti di credito come definiti dalla Legge sugli Istituti di Credito;
  • società di assicurazioni come definite nella legge sulle attività assicurative;
  • prestiti concessi dal governo su prestiti ODA e prestiti agevolati,
  • prestiti concessi per l’attuazione di programmi obiettivo nazionali (inclusi il nuovo programma di sviluppo delle aree rurali e il programma di riduzione della povertà sostenibile)
  • prestiti concessi per investimenti in programmi/progetti per l’attuazione dello Stato politiche di assistenza sociale.

Tale Decreto ha effetto dalla data di sottoscrizione e applicato dal periodo d’imposta 2019 in poi.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva in materia di Transfer Price o altro supporto locale potete compilare il nostro modulo contatti. Ricordiamo che IC&Partners con il suo team locale di Hanoi e Ho Chi Minh è a disposizione.

Fonte: elaborazioni a cura di IC&Partners Vietnam, news@icpartners.it – Riproduzione Riservata